Rassegna stampa etica

Cosa intende l’Onorevole ZAN per identità di genere?

Come leggere questo post dell’onorevole Zan?

Zan non conosce o ci prova

Vediamo qualche osservazione giuridica in parte già trattata qui (vd http://www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/etica/il-progetto-di-legge-zan-una-legge-viziata-dall-ideologia.html )

Contraddittorietà ed aleatorietà del riconoscimento dell'identità di genere come categoria protetta, esplicitamente disancorata dalla normativa sul cambiamento di sesso.

Un'altra delle categorizzazioni previste dal disegno di legge, per definire discriminante un comportamento, è quella dell'identità di genere, della quale dà la seguente definizione: "per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione".

La legge italiana riconosce l'esistenza di due sessi e (L. 164/1982 e D. L. 150/2011) prevede la possibilità di transizione dal sesso di nascita a quello opposto, cui consegue la modifica anagrafica del sesso attribuito e del nome proprio per adattarlo al nuovo sesso assunto con la transizione. L'intervento chirurgico non è necessario al fine della rettificazione anagrafica, ma per il riconoscimento della transizione sessuale (anche secondo la giurisprudenza: Cass. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015) non si può prescindere da un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.

Ciò significa che per la legge italiana non è sufficiente una dichiarazione della persona circa la propria identità di genere, ma è necessario l'accertamento giudiziale dell'effettiva esecuzione di un percorso volto alla modificazione permanente delle proprie caratteristiche sessuali, al fine di riconoscere la nuova identità sessuale del soggetto.

È inoltre chiaro come non siano riconosciute altre tipologie di identità di genere diverse dal femminile e maschile.

Quanto sopra è stato più di recente fortemente confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 180/2017, la quale così conclude la propria disamina: "Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione.

In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.

Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere." (Corte Cost. 20/06/2017 n. 180).

Va annotato in particolare che il fatto che la decisione utilizzi la parola "genere" al posto della parola "sesso" non implica il riconoscimento di alternative al maschile e al femminile: la legge di cui tratta prevede la rettifica del sesso attribuito alla nascita da femminile a maschile o viceversa e non altro. L'uso della definizione "genere" è mutuato dalla letteratura scientifica che fa riferimento alla "disforia di genere" per definire il disagio di chi si sente del sesso opposto a quello genetico.

Appare, per contro, evidente come la proposta di legge Zan pretenda di svincolare dalla suddetta previsione legale l'affermazione della propria identità di genere da parte di eventuali soggetti che si ritengano discriminati in tale specifica qualità personale.

In tal modo, si rende la fattispecie del tutto aleatoria e disancorata dalla possibilità di qualunque tipo di controllo da parte anche della magistratura. Al punto che qualcuno potrebbe addirittura approfittarne per inventarsi una millantata identità di genere, al solo fine di elevare accuse contro un proprio nemico.

A ciò si aggiunga anche il fatto che, prevedendo la normativa in fieri sia il concetto di sesso, sia quello di genere e sia quello di identità di genere in maniera palesemente priva di contorni definiti e definibili, non è escluso che la presunta vittima affermi sé stessa attribuendosi una identità di genere sconosciuta alla legge italiana e non riconoscibile, oltre che, probabilmente, non conoscibile agli ignari terzi.

In sostanza, tali definizioni intendono introdurre e di fatto introducono, attraverso la legge penale, ed è questo l’absurdum, un esplicito riconoscimento legislativo ad una fattispecie, l'auto-attribuzione di una identità di genere, in ipotesi anche diversa dal femminile e dal maschile e svincolata dal riconoscimento giudiziario, anche postumo, della stessa, che presenta caratteristiche di assoluta incertezza giuridica e di fatto tali da impedire al cittadino di conoscerne in anticipo addirittura l'esistenza.

Incertezza che non solo investe la natura della identità dichiarata, ma persino la stabilità nel tempo della stessa, visto che esplicitamente prescinde dal riconoscimento giudiziale della modificazione dei caratteri sessuali, riconoscimento che, nella rettificazione sessuale, ha proprio il precipuo scopo di valutare ed accertare, anche e soprattutto, la stabilità della transizione nel tempo.

Il vero problema di tale disegno di legge, al di là di eventuali nobili intenzioni, è quindi quello di veicolare un pericoloso scavalcamento dell’art. 3 Costituzione.

Dunque anche la sentenza della Corte cost. del 2017 già citata conferma la assoluta necessità di un controllo sulla serietà del cambio di sesso (che qui viene invece chiamato genere, ma è evidente che ne sono previsti solo due): "Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015.”

L’onorevole Zan, con questo tweet, perché interpreta arbitrariamente la normativa? È una tecnica di vendita? Non vogliamo pensarlo. Quale non detto, caparbiamente, ostinatamente, si vuole ottenere?

Obnubilamento ideologico che non consente più di ragionare e che fa decadere le buone intenzioni iniziali? Non ci pare possibile.

Una “competizione vittimaria” come direbbe Ricolfi? Ci auguriamo di no.

Qualunque sia la motivazione di questo grave scivolone normativo appare estremamente pericoloso affidare un progetto di legge così delicato ad un clima di scontro stigmatizzante reciproco, via social ed anche nelle aule dedicate, che fa dimenticare i fondamenti del Diritto e il Bene Comune ai nostri rappresentanti.

Ora, nella politica, se si vuole il Bene della Polis e anche il bene delle persone con omo-affettività, non si può procedere in questo modo, ma occorre che la democrazia venga nutrita e formata per non introdurre derive tiranniche che danneggerebbero sia il Bene Comune, sia ogni Persona, sia il Codice Penale sia, non ultime, le persone con omo-affettività.

Si è dunque partiti, forse, da buone intenzioni, ma si è capitolati in una vera e propria deformazione di ciò che una legge, a difesa delle Persone più deboli, dovrebbe essere.

Un fallimento politico grave, un capitolare in cui tutti perdono.

Monica Boccardi & Paolo Cilia, nelle parti proprie e in co-redazione