CHRISTUS DOMINUS - DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA
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SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE
DEI VESCOVI NELLA CHIESA
CHRISTUS DOMINUS
PROEMIO
1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com'egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l'edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo
2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese.
Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli apostoli come pastori delle anime (3) e, insieme col sommo Pontefice e sotto la sua autorità hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo, pastore eterno (4). Infatti Cristo diede agli apostoli ed ai loro successori il mandato e la potestà di ammaestrare tutte le genti, di santificare gli uomini nella verità e di guidarli. Perciò i vescovi, per virtù dello Spirito Santo che è stato loro dato, sono divenuti veri ed autentici maestri della fede, pontefici e pastori (5).
3. I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, esercitano il loro ufficio episcopale, ricevuto per mezzo della loro consacrazione episcopale (6), in comunione e sotto l'autorità del sommo Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero ed il governo pastorale, uniti tutti in un collegio o corpo, rispetto a tutta la Chiesa di Dio. I singoli vescovi esercitano tale ministero nei riguardi della porzione del gregge del Signore che è stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa particolare affidatagli. Talvolta però alcuni vescovi possono congiuntamente provvedere ad alcune necessità comuni a diverse Chiese. Pertanto questo santo Concilio, considerate le condizioni dell'umana società, che ai nostri giorni sono in piena evoluzione (7) volendo determinare i doveri pastorali dei vescovi in maniera più particolareggiata, impartisce le seguenti disposizioni.
CAPITOLO I
I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I. La posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale
Il collegio episcopale
4. I vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio, sono costituiti membri del corpo episcopale (8). « L'ordine dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, ed è anzi l'ininterrotto prolungamento del corpo apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice, suo capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il consenso del romano Pontefice » (9). Tale potestà invero « si esercita in modo solenne nel Concilio ecumenico» (10) perciò questo santo Sinodo dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del collegio episcopale, hanno il diritto di intervenire al Concilio ecumenico. « La stessa potestà collegiale può essere esercitata, insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo, purché il capo del collegio li inviti ad una azione collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei vescovi sparsi nel mondo, in modo che diventi un vero atto collegiale » (11).
Il Sinodo
5. Una più efficace collaborazione al supremo pastore della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei vescovi (12). Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, è un segno che tutti i vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale (13).
I vescovi partecipano della sollecitudine per tutta la Chiesa
6. I vescovi, come legittimi successori degli apostoli e membri del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina disposizione e comando del l'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è infatti in certo qual modo responsabile della Chiesa (14). In modo particolare si dimostri no solleciti di quelle parti del mondo dove la parola di Dio non è ancora stata annunziata, o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi di perdere la fede stessa.
Si adoperino perciò a che i fedeli sostengano promuovano con ardore le opere di evangelizzazione e di apostolato. Cerchino inoltre di preparare degni sacerdoti, come anche degli ausiliari, religiosi e laici non solo per le missioni, ma anche per le regioni che hanno scarsezza di clero. Facciano ogni possibile sforzo, perché alcuni dei loro sacerdoti si rechino in terra di missione o nelle diocesi predette ad esercitarvi il sacro ministero, per tutta la loro vita o al meno per un determinato periodo di tempo.
Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei beni ecclesiastici devono essere tenute presenti le necessità non solo delle loro diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari, perché anche queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo. Ed infine rivolgano le loro cure, secondo le loro possibilità, ad alleviare le calamità da cui altre diocesi o altre regioni sono afflitte.
Ricordare i vescovi perseguitati
7. Soprattutto i vescovi circondino col loro fraterno affetto e con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo della loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e di persecuzioni, giacciono in carcere o sono impediti dall'esercitare il loro ministero. Mirino così, con la preghiera e con l'opera, a lenire e mitigare i dolori dei loro confratelli.
II. I vescovi e la santa Sede
I vescovi nelle loro diocesi
8. a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in proposito.
I dicasteri della curia romana
9. Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori.
Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono il desiderio che questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio un prezioso aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa, vengano riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessità dei tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di lavoro ed il coordinamento delle loro attività (15). Come pure desiderano che, in considerazione del ministero pastorale dei vescovi, sia più esattamente definito l'ufficio dei legati del romano Pontefice.
10. Poiché questi dicasteri sono stati costituiti per il bene della Chiesa universale, si esprime parimenti il desiderio che i loro membri, il loro personale e i loro consultori, come pure i legati del romano Pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa. Così gli uffici, ossia gli organi centrali della Chiesa cattolica, presenteranno un carattere veramente universale.
Viene altresì auspicato che tra i membri dei dicasteri siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani, che possano in modo più compiuto rappresentare al sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese. Da ultimo i Padri conciliari stimano che sia molto utile che i sacri dicasteri chiedano, più che in passato, il parere di laici che si distinguano per virtù, dottrina ed esperienza, affinché anch'essi svolgano nella vita della Chiesa il ruolo che loro conviene.
CAPITOLO II
I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI
I. I vescovi diocesani
La diocesi e il vescovo
11. La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e postolica. I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia alle altre autorità gerarchiche (16).
I vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico come testimoni di Cristo al cospetto di tutti gli uomini, interessandosi non solo di coloro che già seguono il Principe dei pastori, ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono allontanati dalla via della verità, oppure ignorano ancora il Vangelo di Cristo e la sua misericordia salvifica; così agiranno, fino a quando tutti quanti cammineranno « in ogni bontà, giustizia e verità » (Ef 5,9).
Il ministero di evangelizzare il popolo di Dio
12. Nell'esercizio del loro ministero di insegnare annunzino agli uomini il Vangelo di Cristo, che uno dei principali doveri dei vescovi (17) e ciò faccia no, nella forza dello Spirito, invitando gli uomini al la fede o confermandoli nella fede viva. Propongano loro il mistero integrale di Cristo, ossia quelle verità che non si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino contemporaneamente alle anime la via da Dio rivelata, che conduce gli uomini alla glorificazione del Signore e con ciò alla loro eterna felicità (18).
Mostrino inoltre che, nei disegni di Dio, le stesse cose terrene e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli uomini e possono di conseguenza non poco contribuire all'edificazione del Corpo di Cristo.
Insegnino pertanto quanto grande è, secondo la dottrina della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà e della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unità e stabilità, della procreazione ed educazione della prole; il valore della società civile, con le sue leggi e con le varie professioni in essa esistenti; il valore del lavoro e del riposo, delle arti e della tecnica; il valore della povertà e dell'abbondanza dei beni materiali. E da ultimo espongano come debbano essere risolti i gravissimi problemi sollevati dal possesso dei beni materiali, dal loro sviluppo e dalla loro giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e dalla fraterna convivenza di tutti i popoli (19).
13. I vescovi devono esporre la dottrina cristiana in modo consono alle necessità del tempo in cui viviamo: in un modo, cioè, che risponda alle difficoltà ed ai problemi, dai quali sono assillati ed angustiati gli uomini d'oggi. Inoltre non solo devono difenderla in prima persona, ma devono stimolare anche i fedeli a fare altrettanto ed a propagarla. Propongano poi tale insegnamento in maniera da dimostrare la materna sollecitudine della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli; e concordino una particolare attenzione ai più poveri e ai più deboli, memori che a questi sono stati mandati dal Signore ad annunziare il Vangelo.
E poiché la Chiesa non può non stabilire un colloquio con l'umana società (20) in seno alla quale vive, incombe in primo luogo ai vescovi il dovere di andare agli uomini e di sollecitare e promuovere un dialogo con essi. Ma perché in questi dialoghi di salvezza la verità vada sempre unita con la carità, e l'intelligenza con l'amore, è necessario non solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà e con mitezza, ma anche che in essi ad un doverosa prudenza si accompagni una vicendevole fiducia; perché tale fiducia, favorendo l'amicizia, è destinata ad unire gli animi (21).
Per la diffusione della dottrina cristiana, ricorrano ai mezzi che oggi sono a disposizione: in primo luogo alla predicazione ed alla istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle scuole, nelle università, mediante conferenze e riunioni di ogni specie; infine a pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche speciale avvenimento, fatte per mezzo della stampa e dei vari mezzi di comunicazione sociale, dei quali è assolutamente opportuno servirsi per annunziare il Vangelo di Cristo (22).
14. Vigilino affinché con premuroso zelo, non solo ai fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di renderla cosciente e attiva, per mezzo di un'opportuna istruzione. Abbiano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla mentalità, alle capacità, all'età e alle condizioni di vita degli uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura, sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa. Si adoperino inoltre perché i catechisti siano convenientemente preparati al loro compito, conoscano di conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano in teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche. Abbiano anche cura di ripristinare o meglio adattare ai nostri tempi l'istituto dei catecumeni adulti.
Il ministero di santificare il popolo di Dio
15. Nell'esercizio del loro ministero di santificazione, i vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli uomini e di essere stati investiti della loro dignità per gli uomini in tutto ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano prudenti cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che in unione col vescovo ed al servizio del suo presbiterio sono destinati al ministero del popolo di Dio. I vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella Chiesa loro affidata (23).
Mettano perciò in opera ogni loro sforzo, perché i fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un corpo più intimamente compatto, nell'unità della carità di Cristo (24). «Perseveranti nella preghiera e nel ministero della parola » (At 6,4) pongano ogni loro impegno, perché tutti quelli cl sono affidati alle loro cure siano concordi nel preghiera (25) e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del Signore.
Nella loro qualità di maestri di perfezione si studino di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno (26) ricordino tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio di santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita. Conducano le Chiese loro affidate a tal punto di santi che in esse siano pienamente manifestati i sentimenti della Chiesa universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare più che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle missionarie.
Il ministero di guidare il popolo di Dio
16. Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli come coloro che servono (27) come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da esse conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti e la cui autorità ricevuta da Dio incontra un'adesione unanime e riconoscente. Raccolgano intorno a sé l'intera famiglia del loro gregge e diano ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano ed operino in comunione di carità.
Per raggiungere simile intento i vescovi «disposti a qualsiasi opera buona» (2 Tm 2,21), e «sopportando tutto per amore degli eletti» (2 Tm 2,10), orientino la loro vita in modo che sia atta a rispondere alle esigenze dei nostri tempi.
Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, perché essi si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro preoccupazioni, e vi si consacrano nella vita quotidiana con tanto zelo. Li considerino come figli ed amici (28) e perciò siano disposti ad ascoltarli e a trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare l'attività pastorale in tutta la diocesi.
Dimostrino il più premuroso interessamento per le loro condizioni spirituali, intellettuali e materiali, affinché essi, con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero fedelmente e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano istituzioni e organizzino particolari convegni nei quali i sacerdoti di tanto in tanto possano riunirsi, sia per la rinnovazione della loro vita in corsi più lunghi di esercizi spirituali, sia per l'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente della sacra Scrittura e della teologia, dei problemi sociali di maggiore importanza e dei nuovi metodi dell'attività pastorale. Seguano con misericordia attiva quei sacerdoti che, per qualsiasi ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche modo venuti meno ai loro doveri.
Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei fedeli, secondo il bisogno di ciascuno, i vescovi cerchino di conoscere a fondo le loro necessità e le condizioni sociali nelle quali vivono, ricorrendo, tale scopo, a tutti i mezzi opportuni, e specialmente alle indagini sociologiche. Si dimostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi età, condizione, nazionalità siano essi del paese, o di passaggio, o stranieri. Nell'esercizio di questa attività pastorale, rispettino compiti spettanti ai loro fedeli nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro anche il dovere ed il diritto di collaborare attivamente all'edificazione del corpo mistico di Cristo.
Amino i fratelli separati e raccomandino ai lo fedeli di trattarli con grande umanità e carità, favorendo così l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla Chiesa (29). Estendano il loro zelo anche ai non battezzati, affinché pure ad essi si manifesti la carità di Cristo, di cui i vescovi sono testimoni davanti a tutti.
Varie attività nell'apostolato
17. Si sviluppino le varie forme di apostolato. In tutta la diocesi e nei settori particolari queste opere di apostolato siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di loro, sotto la guida del ve scovo. Grazie a ciò tutte le iniziative ed attività d, carattere catechistico, missionario, caritativo, socia le, familiare, scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a fini pastorali, saranno ricondotte a un'azione con corde, dalla quale sia resa ancor più palese l'unità della diocesi.
Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli, secondo la loro condizione e capacità, hanno il dovere di fare dell'apostolato; si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le varie opere dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione cattolica. Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni che direttamente o indirettamente si propongono fini soprannaturali: ossia la ricerca di una vita più perfetta, o la propagazione del Vangelo di Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione della dottrina cristiana e lo sviluppo del culto pubblico, o scopi sociali, o il compimento di opere di pietà e di carità.
Tali forme di apostolato devono essere adattate alle necessità dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali, demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente tale scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini sociali e religiose, eseguite per mezzo degli uffici di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con ogni premura.
18. Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti.
Le conferenze episcopali, e specialmente quelle nazionali, dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla santa Sede (30) e adattandole convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone.
I vescovi e l'autorità civile
19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico mirante alla salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, né impedire che essi possano liberamente comunicare con la santa Sede con le altre autorità ecclesiastiche e coi loro sudditi.
I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale e civile e la prosperità, armonizzando a tal fine--a titolo del loro ufficio e come si conviene a dei vescovi--la loro attività a quella delle pubbliche autorità, inculcando ai fedeli obbedienza alle leggi giuste e rispetto alle autorità legittimamente costituite.
20. Poiché il ministero apostolico dei vescovi è stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica.
Perciò, per difendere debitamente la libertà della Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, affinché, previe intese con la santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente rinunziare.
Rinuncia al ministero episcopale
21. Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti.
II. Delimitazione delle diocesi
Revisione di confini e norme da seguirsi
22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si possa il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del popolo di Dio.
Ciò comporta non solo una conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna.
23. Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri generali:
1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra essi costituiscano un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito (31).
In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni sistemi.
24. Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i cambiamenti e le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva restando la prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti per territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno sempre il parere dei vescovi delle province o delle regioni interessate. Dopo di ciò sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale
1) Vescovi coadiutori e ausiliari
25. Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare i1 vescovo diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore. Questi vescovi coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità episcopale sia salvaguardata.
Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in piena armonia con lui. Devono sempre circondare il vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.
26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente autorità uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza diritto di successione.
Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale.
Se non è diversamente disposto dalla competente autorità, alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà dei vescovi ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno di essi.
Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorità essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà. Per il maggior bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti.
2) Curia e consigli diocesani
27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che, in forza del diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale.
Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi sono da annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo senato ed il suo consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio dei consultori o altri consigli, secondo le circostanze ed il carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente ai capitoli cattedrali, si diano, quando è necessario, una nuova organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri tempi.
Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della curia siano ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo. La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per l'esercizio delle opere di apostolato.
È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre conclusioni pratiche.
3) Clero diocesano
28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, partecipano in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali cooperatori dell'ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro ministero il ruolo principale spetta ai sacerdoti diocesani, perché, essendo essi incardinati o addetti ad una Chiesa particolare, si consacrano tutti al suo servizio, per la cura spirituale di una porzione del gregge del Signore. Perciò essi costituiscono un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è come il padre. Questi, per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libertà.
Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono poggiare principalmente sulla base di una carità soprannaturale, affinché l'unità di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda più fruttuosa la loro azione pastorale. A tale scopo, perché se ne avvantaggi sempre più il servizio delle anime, il vescovo chiami i sacerdoti a colloquio, anche in comune con altri, per trattare questioni pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma, per quanto è possibile, a date fisse.
Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la diocesi. Ricordando altresì che i beni materiali, da loro acquisiti nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni del vescovo e in misura delle loro possibilità.
29. Sono da ritenere diretti collaboratori del vescovo anche quei sacerdoti ai quali egli affida un ufficio pastorale oppure opere di carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un determinato territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli, sia riguardo ad una particolare forma di attività. Prestano anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti ai quali il vescovo affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia in istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti ad opere sopradiocesane, meritano una particolare considerazione a motivo delle preziose opere di apostolato che esercitano, e ciò specialmente da parte del vescovo nel cui territorio hanno il domicilio.
I parroci
30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i parroci: ad essi, come a pastori propri, è affidata la cura delle anime in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso vescovo.
1) Nell'esercizio della loro missione i parroci con i loro cooperatori devono svolgere il compito di insegnare e di governare in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa universale. Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia con i sacerdoti che esercitano il ministero parrocchiale in quel territorio (quali sono, per esempio, i vicari foranei e i decani) o sono addetti ad opere di carattere superparrocchiale affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità e sia resa più efficace. La cura delle anime deve inoltre essere animata da spirito missionario, cosicché si estenda, nel modo dovuto, a tutti gli abitanti della parrocchia. Se i parroci non possono raggiungere alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri, anche laici, perché li aiutino nell'apostolato. Per rendere più efficace la cura delle anime va caldamente raccomandata la vita comune dei sacerdoti, specialmente di quelli addetti alla stessa parrocchia; essa, mentre giova all'attività apostolica, offre ai fedeli esempio di carità e di unità.
2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi, radicati nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo, e la comunità cristiana renda quella testimonianza di carità che il Signore ha raccomandato (32) inoltre, con un'istruzione catechistica appropriata all'età di ciascuno, devono condurre i fedeli alla piena conoscenza del mistero della salvezza. Nell'impartire questa istruzione si servano non solo dell'aiuto dei religiosi, ma anche della collaborazione dei laici, istituendo pure la confraternita della dottrina cristiana. Nel campo del ministero della santificazione, i parroci abbiano di mira che la santa messa diventi il centro ed il culmine di tutta la vita della comunità cristiana; si sforzino inoltre perché i fedeli alimentino la loro vita spirituale accostandosi devotamente e frequentemente ai santi sacramenti e partecipando consapevolmente ed attivamente alla liturgia. I parroci inoltre si ricordino che il sacramento della penitenza è di grandissimo giovamento per la vita cristiana; quindi Si mostrino sempre disposti e pronti ad ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti che conoscano bene differenti lingue. Nel compiere il loro dovere di pastori, i parroci si studino di conoscere il loro gregge. E poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino a sviluppare la vita cristiana in ogni fedele, sia nelle famiglie, sia nelle associazioni, soprattutto in quelle dedite all'apostolato, sia in tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro compito pastorale; provvedano con ogni premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano una particolare cura agli operai e stimolino i fedeli a portare il loro concorso alle opere di apostolato.
3) I vicari parrocchiali, che sono i collaboratori del parroco, danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio del ministero pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò tra il parroco ed i suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne, carità e rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano a vicenda col consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; ed insieme facciano fronte al lavoro parrocchiale con unità di intenti e concordia di sforzi.
Le parrocchie
31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la sua dottrina, ma anche la sua pietà, il suo zelo apostolico e le altre doti e qualità necessarie al buon esercizio della cura delle anime. Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle anime, conviene che il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e particolare.
I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel rispetto dell'equità, nel senso naturale e in quello canonico del termine, possa più convenientemente provvedere al bene delle anime. I parroci poi, che o per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, non possono più adempiere con frutto il loro ministero, sono pregati di voler essi stessi, spontaneamente o dietro invito del vescovo, rinunziare al loro ufficio. Il vescovo da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo sostentamento.
32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica ragione in base alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le soppressioni di parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il vescovo esegue in forza della sua autorità.
4) I religiosi
33. A tutti i religiosi--ai quali nelle materie seguenti sono equiparati i membri degli altri istituti, che professano i consigli evangelici--secondo la particolare vocazione di ciascun istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di Cristo e per il bene delle Chiese particolari.
E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con la preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre più in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la caratteristica propria di ogni istituto.
34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere presbiterale, per essere anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale, oggi più che in passato possono essere di valido aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime ed alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, essi sono da considerare come veramente appartenenti al clero diocesano.
Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora maggiore per l'avvenire.
I religiosi nella diocesi
35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle singole diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unità della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi fondamentali.
1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire aiutanti dei vescovi (33). Anzi, i religiosi assecondino prontamente e fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi nell'assumere sempre maggiori responsabilità nel ministero delle anime, pur facendolo nel rispetto del carattere e delle costituzioni di ciascun istituto. Queste ultime, se necessario, siano adattate al fine suddetto, tenendo presenti i principi di questo decreto conciliare. Specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli istituti religiosi, che non sono esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun istituto. E i superiori religiosi, per quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando il governo anche temporaneo di parrocchie.
2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo spirito del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della loro regola e sottomessi a loro superiori. E i vescovi non manchino di ricordare ai religiosi questo loro obbligo.
3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di pendono dal sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono esenti dalla giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti: il loro fine è che in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa (34). La medesima esenzione consente al sommo Pontefice di disporre dei religiosi, a bene della Chiesa universale (35) e alle altre competenti autorità di servirsi della loro opera a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata organizzazione del ministero delle anime (36).
4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono soggetti all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il prestigio del loro stato clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro direzione. Parimenti i religiosi sono obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le conferenze episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.
5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, così come tra questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione. Inoltre si faccia in modo che tutte le opere e attività apostoliche siano tra loro ben coordinate: ciò si ottiene soprattutto fomentando quella disposizione di menti e di cuori che è fondata e radicata nella carità. Il promuovere poi tale coordinazione spetta alla santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri pastori nelle singole diocesi, ai sinodi patriarcali ed alle conferenze dei vescovi nel loro territorio. Per quanto riguarda le opere di apostolato esercitate da religiosi, i vescovi o le conferenze episcopali da una parte, ed i superiori religiosi o le conferenze dei superiori maggiori dall'altra, vogliano procedere a mettere in comune i propri progetti, dopo essersi vicendevolmente consultati.
6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i vescovi ed i religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori religiosi si radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per trattare gli affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel territorio.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE DEI VESCOVI AL BENE COMUNE DI PIÙ DIOCESI
I. Sinodi, concili e specialmente conferenze episcopali,
I sinodi
36. Fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a Chiese particolari, in unione di fraterna carità e mossi da amoroso impegno per l'universa missione affidata agli apostoli, unirono i loro sforzi ed i loro intenti per promuovere il bene comune e quello delle singole Chiese. A tale scopo furono istituiti sia sinodi, sia concili provinciali, sia finalmente concili plenari, nei quali i vescovi decisero norme comuni da adottare nell'insegnamento delle verità della fede e nel regolare la disciplina ecclesiastica. Ora questo santo Sinodo ecumenico, desidera vivamente che la veneranda istituzione dei sinodi e dei concili riprenda nuovo vigore, al fine di provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede ed alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze de tempi.
Le conferenze episcopali
37. In specie ai nostri tempi, i vescovi spesso so no difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero, se non realizza no una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri vescovi. E poiché le conferenze episcopali--in molte nazioni già costituite--hanno già dato prove notevoli di fecondità apostolica, questo santo Sinodo ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo i vescovi della stessa nazione o regione si adunino periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio di esperienze e di pareri sgorghi una santa armonia di forze, per il bene comune delle Chiese. Questo Concilio perciò, a proposito delle conferenze episcopali, stabilisce quanto segue.
38. 1) La conferenza episcopale è in qualche modo una assemblea in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale, per l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di quelle forme di apostolato che sono appropriate alle circostanze presenti.
2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli ordinari dei luoghi di ciascun rito--ad eccezione dei vicari generali--i coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari, incaricati di uno speciale ufficio dalla santa Sede o dalla conferenza episcopale. Gli altri vescovi titolari e--in considerazione del particolare ufficio che esercitano nel territorio--i legati del romano Pontefice non sono, di diritto, membri della conferenza. Agli ordinari dei luoghi e ai coadiutori spetta, nella conferenza, voto deliberativo. Se agli ausiliari e agli altri vescovi che hanno diritto di intervenire alla conferenza spetti voto deliberativo o consultivo, sarà deciso dagli statuti della conferenza.
3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti, che saranno sottoposti alla revisione della santa Sede; in essi vengano stabiliti, tra gli altri, gli uffici che meglio rispondono allo scopo della conferenza: come, per esempio, il comitato permanente dei vescovi, le commissioni episcopali e il segretario generale.
4) Le decisioni della conferenza episcopale, purché siano state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei presuli appartenenti alla conferenza con voto deliberativo e siano state sottoposte all'esame della santa Sede, obbligano giuridicamente, ma soltanto nei casi in cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure ciò sia stabilito da una speciale prescrizione della santa Sede, impartita o per motu proprio o dietro domanda della stessa conferenza.
5) Se particolari circostanze lo richiedono, i vescovi di più nazioni, coll'approvazione della santa Sede, possono costituire un'unica conferenza.
Si favoriscano altresì le relazioni tra le conferenze di diverse nazioni, per promuovere e assicurare un bene più grande.
6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese orientali, nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto il territorio, là dove esistono più Chiese di diverso rito, confrontando i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente autorità.
II. La circoscrizione delle province ecclesiastiche e l'erezione delle regioni ecclesiastiche
39. Il bene delle anime esige una circoscrizione appropriata non solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi, qualche volta consiglia l'erezione di regioni ecclesiastiche, per meglio provvedere alle necessità sociali e locali e per rendere più facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, come anche le relazioni dei vescovi con le autorità civili.
40. Pertanto questo santo Sinodo, perché si possano raggiungere gli scopi accennati, dispone quanto segue:
1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme i diritti ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora sono immediatamente soggette alla santa Sede e che non sono già unite ad altra diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica, o si aggreghino alla provincia più vicina o più comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.
3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le province ecclesiastiche siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà un ordinamento giuridico.
41. È conveniente che le competenti conferenze episcopali prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle province o all'erezione delle regioni, secondo le norme già stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I vescovi che hanno un incarico interdiocesano
42. Poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici che possono servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a vescovi. Ora questo santo Sinodo raccomanda che tra i prelati o i vescovi preposti a questi uffici e i vescovi diocesani e le conferenze episcopali regnino sempre unione di animi e concordi intese per l'azione pastorale, le cui condizioni devono essere definite dal diritto comune.
I vicari castrensi
43. Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento, per quanto è possibile, in ogni nazione si eriga un vicariato castrense. Sia il vicario che i cappellani si dedichino con alacre zelo a questo difficile ministero, in concorde intesa coi vescovi diocesani (37). Perciò i vescovi diocesani concedano al vicario castrense un numero sufficiente di sacerdoti idonei a tale ufficio, e favoriscano le iniziative rivolte al bene spirituale dei soldati (38).
MANDATO GENERALE
44. Questo santo Sinodo dispone che nella revisione del Codice di diritto canonico siano definite adeguate leggi a norma dei principi stabiliti in questo decreto, tenendo presenti anche le osservazioni avanzate dalle commissioni o dai padri conciliari. Questo santo Sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei direttori generali circa la cura delle anime, ad uso sia dei vescovi sia dei parroci, nell'intento di fornire loro norme e metodi per esercitare più adeguatamente e più facilmente il loro ministero pastorale.
Si redigano altresì sia uno speciale direttorio per la cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un direttorio per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale si tratti non solo dei principi fondamentali di questo insegnamento, ma anche dell'orientamento e della elaborazione dei libri relativi a questa materia. Anche nel redigere tali direttori si abbiano presenti le osservazioni formulate dalle commissioni e dai padri conciliari.
Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto, sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virt della potest Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto stato cos sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro, 28 ottobre 1965.
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego IACOBUS titulo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis LERCARO, Archiepiscopus Bononiensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.
Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
† Ego ANTONIUS MARIA titulo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis BARBIERI, Archiepiscopus Montisvidei.
Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.
† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego LAURENTIUS I. titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN, Archiepiscopus Baltimorensis.
† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
NOTE
(1) Cf. Mt 1,21
(2) Cf. Gv 20,21.
(3) Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. I sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, cap. 3: Dz 828 (3061) [Collantes 7.186].
(4) Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. I sulla Chiesa di Cristo, Proem.: Dz 1821 (3050) [Collantes 7.176].
(5) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, nn. 21, 24, 25: AAS 57 (1965), pp. 24-25.29-31 [pag. 163ss, 173ss].
(6) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 21: AAS 57 (1965), pp. 24-25 [pag. 163ss].
(7) Cf. GIOVANNI XXIII, Cost. Apost. Humanae salutis, 25 dic. 1961: AAS 54 (1962), p. 6.
(8) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(9) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(10) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(11) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(12) Cf. PAOLO VI, Motu proprio Apostolica Sollicitudo, 15 sett. 1965: AAS 57 (1965), pp. 775-780.
(13) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, cap. III, n. 23: AAS 57 (1965), pp. 27-28 [pag. 169ss].
(14) Cf. PIO XII, Encicl. Fidei donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p. 237; cf. anche: BENEDETTO XV, Lett. Ap. Maximum illud, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 440; PIO XI, Encicl. Rerum Ecclesiae, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), pp. 68ss.
(15) Cf. PAOLO VI, Disc. agli Em.mi Padri Cardinali, Ecc.mi Vescovi, Rev.mi Prelati e agli altri ufficiali della Curia Romana, 21 sett. 1963: AAS 55 (1963), pp. 793ss.
(16) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum, nn. 7-11: AAS 57 (1965), pp. 79-80 [pag. 287ss].
(17) Cf. CONC. DI TRENTO, Sess. V, Decr. de reform., c. 2: MANSI 33,30; Sess. XXIV, Decr. de reform., c. 4: MANSI 33, 159; CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 25: AAS 57 (1965), pp. 29ss [pag. 179ss].
(18) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. 25: AAS 57 (1965), pp. 29-31 [pag. 179ss].
(19) Cf. GIOVANNI XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963, passim: AAS 55 (1963), pp. 257-304 [Dz 3955-97].
(20) Cf. PAOLO VI, Enc. Ecclesiam Suam, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), p. 639.
(21) Cf. PAOLO VI, Enc. Ecclesiam Suam, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 644-645.
(22) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sugli strumenti di comunicazione sociale Inter mirifica: AAS 56 (1964), pp. 145-153.
(23) Cf. CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium: AAS 56 (1964), pp. 97ss; PAOLO VI, Motu proprio Sacram Liturgiam, 25 genn. 1964: AAS 56 (1964), pp. 139ss.
(24) Cf. PIO XII, Enc. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), p. 521ss; PAOLO VI, Enc. Mysterium Fidei, 3 sett. 1965; AAS 57 (1965), pp. 753-774.
(25) Cf. At 1,14 e 2,46.
(26) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. VI, n. 44-45: AAS 57 (1965), pp. 50-52[pag. 227ss].
(27) Cf. Lc 22,26-27.
(28) Cf. Gv 15,15.
(29) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sull’Ecumenismo Unitatis redintegratio: AAS 57 (1965), pp. 90-107.
(30) Cf. S. PIO X, Motu proprio Iampridem, 19 marzo 1914: AAS 6 (1914), p. 173ss; PIO XII, Cost. Ap. Exsul Familia, 1° ag. 1952: AAS 44 (1952), p. 649ss.; Leges operis Apostolatus Maris, fondata per incarico di Pio XII, 21 nov. 1957: AAS 50 (1958), pp. 375-383.
(31) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum, n. 4: AAS 57 (1965), p. 77 [pag. 283ss].
(32) Cf. Gv 13,35.
(33) Cf. PIO XII, Discorso, 8 dic. 1950: AAS 43 (1951), p. 28; PAOLO VI, Discorso, 23 maggio 1964: AAS 56 (1964), p. 571.
(34) Cf. LEONE XIII, Cost. Ap. Romanos Pontifices, 8 maggio 1881: Acta Leonis XIII, vol. II (1882), p. 234ss.
(35) Cf. PAOLO VI, Discorso, 23 maggio 1964: AAS 56 (1964), pp. 570-571.
(36) Cf. PIO XII, Discorso, 8 dic. 1950: l.c. [nota 18].
(37) Cf. S. CONGR. C., Instructio de Vicariis Castrensibus, 23 apr. 1951: AAS 43 (1951), pp. 562-565; Formula servanda in relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20 ott. 1956: AAS 49 (1957), pp. 150-163; Decr. De Sacrorum Liminum Visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda, 28 febbr. 1959: AAS 51 (1959), pp. 272-274; Decr. Facultas audiendi confessiones militum Cappellanis extenditur, 27 nov. 1960: AAS 53 (1961), pp. 49-50. Cf. anche S. C. DEI RELIGIOSI: Instructio de Cappellanis militum religiosis, 2 febbr. 1955: AAS 47 (1955), pp. 93-97.
(38) Cf. S. C. CONCISTORIALE: Lettera agli Em.mi PP. SS. Cardinali ed Ecc.mi PP. SS. Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinari della Regione Spagnola, 21 giugno 1951: AAS 43 (1951), p. 566.
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS - DICHIARAZIONE SULL’EDUCAZIONE CRISTIANA
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SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA DICHIARAZIONE SULL’EDUCAZIONE CRISTIANA
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS
PROEMIO
L'estrema importanza dell'educazione nella vita dell'uomo e la sua incidenza sempre più grande nel progresso sociale contemporaneo sono oggetto di attenta considerazione da parte del sacro Concilio ecumenico (1). In effetti l'educazione dei giovani, come anche una certa formazione permanente degli adulti, sono rese insieme più facili e più urgenti dalle circostanze attuali. Gli uomini, avendo una più matura coscienza della loro dignità e della loro responsabilità, desiderano partecipare sempre più attivamente alla vita sociale, specie in campo economico e politico (2) d'altra parte gli sviluppi meravigliosi della tecnica e della ricerca scientifica, i nuovi mezzi di comunicazione sociale danno loro la possibilità, anche perché spesso hanno più tempo libero a disposizione, di accostarsi più facilmente al patrimonio culturale e spirituale dell'umanità e di arricchirsi intrecciando tra i gruppi e tra i popoli più strette relazioni.
Per questo dappertutto sorgono iniziative atte a promuovere sempre più l'attività educativa; si definiscono e si pubblicano con documenti solenni i diritti fondamentali in ordine alla educazione degli uomini, ed in particolare quelli dei fanciulli e dei genitori (3); crescendo rapidamente il numero degli alunni, si moltiplicano e si perfezionano le scuole, come pure si fondano altre istituzioni educative; attraverso nuove esperienze si perfezionano i metodi educativi e didattici, e si fanno sforzi davvero grandiosi per educare ed istruire tutti gli uomini, anche se è vero che moltissimi sono ancora i fanciulli e i giovani che mancano dell'istruzione di base e tanti altri non hanno quell'educazione completa che sviluppa insieme la verità e la carità.
Da parte sua la santa madre Chiesa, nell'adempimento del mandato ricevuto dal suo divin Fondatore, che è quello di annunziare il mistero della salvezza a tutti gli uomini e di edificare tutto in Cristo, ha il dovere di occuparsi dell'intera vita dell'uomo, anche di quella terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale (4); essa perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso ed allo sviluppo della educazione. Per questo il sacro Sinodo dichiara alcuni principi fondamentali intorno all'educazione cristiana, soprattutto nelle scuole. Toccherà poi ad una speciale commissione post-conciliare svilupparli ulteriormente, ed alle conferenze episcopali applicarli alle diverse situazioni locali.
Il diritto di ogni uomo all'educazione
1. Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di persona hanno il diritto inalienabile ad una educazione (5), che risponda alla loro vocazione propria (6) e sia conforme al loro temperamento, alla differenza di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro paese, ed insieme aperta ad una fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra. La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene dei vari gruppi di cui l'uomo è membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere.
Pertanto, i fanciulli ed i giovani, tenuto conto del progresso della psicologia e della didattica, debbono essere aiutati a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali, ad acquistare gradualmente un più maturo senso di responsabilità, nello sforzo sostenuto per ben condurre la loro vita personale e la conquista della vera libertà, superando con coraggio e perseveranza tutti gli ostacoli. Debbono anche ricevere, man mano che cresce la loro età, una positiva e prudente educazione sessuale. Debbono inoltre essere avviati alla vita sociale, in modo che, forniti dei mezzi ad essa necessari ed adeguati, possano attivamente inserirsi nei gruppi che costituiscono la comunità umana, siano disponibili al dialogo con gli altri e contribuiscano di buon grado all'incremento del bene comune.
Analogamente il sacro Sinodo dichiara che fanciulli e giovani hanno diritto di essere aiutati sia a valutare con retta coscienza e ad accettare con adesione personale i valori morali, sia alla conoscenza approfondita ed all'amore di Dio. Perciò chiede e raccomanda a quanti governano i popoli o presiedono all'educazione di fare in modo che mai la gioventù venga privata di questo sacro diritto. Esorta poi i figli della Chiesa a lavorare generosamente in tutti i settori dell'educazione, al fine specialmente di una più rapida estensione dei grandi benefici dell'educazione e dell'istruzione a tutti, nel mondo intero (7).
L'educazione cristiana
2. Tutti i cristiani, in quanto rigenerati nell'acqua e nello Spirito Santo, son divenuti una nuova creatura (8), quindi sono di nome e di fatto figli di Dio, e hanno diritto a un'educazione cristiana. Essa non mira solo ad assicurare quella maturità propria dell'umana persona, di cui si è ora parlato, ma tende soprattutto a far si che i battezzati, iniziati gradualmente alla conoscenza del mistero della salvezza, prendano sempre maggiore coscienza del dono della fede, che hanno ricevuto; imparino ad adorare Dio Padre in spirito e verità (cfr. Gv 4,23) specialmente attraverso l'azione liturgica; si preparino a vivere la propria vita secondo l'uomo nuovo, nella giustizia e santità della verità (cfr. Ef 4,22-24), e cosi raggiungano l'uomo perfetto, la statura della pienezza di Cristo (cfr. Ef 4,13), e diano il loro apporto all'aumento del suo corpo mistico. Essi inoltre, consapevoli della loro vocazione, debbono addestrarsi sia a testimoniare la speranza che è in loro (cfr. 1 Pt 3,15), sia a promuovere la elevazione in senso cristiano del mondo, per cui i valori naturali, inquadrati nella considerazione completa dell'uomo redento da Cristo, contribuiscano al bene di tutta la società (9). Pertanto questo santo Sinodo ricorda ai pastori di anime il dovere gravissimo di provvedere a che tutti i fedeli ricevano questa educazione cristiana, specialmente i giovani, che sono la speranza della Chiesa (10).
I genitori, primi educatori
3. I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e i principali educatori di essa (11). Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca, può difficilmente essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali, di cui appunto han bisogno tutte le società. Soprattutto nella famiglia cristiana, arricchita della grazia e delle esigenze del matrimonio sacramento, i figli fin dalla più tenera età devono imparare a percepire il senso di Dio e a venerarlo, e ad amare il prossimo, conformemente alla fede che han ricevuto nel battesimo; li anche fanno la prima esperienza di una sana società umana e della Chiesa; sempre attraverso la famiglia, infine, vengono pian piano introdotti nella comunità degli uomini e nel popolo di Dio. Perciò i genitori si rendano esattamente conto della grande importanza che la famiglia autenticamente cristiana ha per la vita e lo sviluppo dello stesso popolo di Dio (12).
Il compito educativo, come spetta primariamente alla famiglia, cosi richiede l'aiuto di tutta la società. Perciò, oltre i diritti dei genitori e di quelli a cui essi affidano una parte del loro compito educativo, ci sono determinati diritti e doveri che spettano alla società civile, poiché questa deve disporre quanto è necessario al bene comune temporale. Rientra appunto nelle sue funzioni favorire in diversi modi l'educazione della gioventù: cioè difendere i doveri e i diritti dei genitori e degli altri che svolgono attività educativa e dar loro il suo aiuto; in base al principio della sussidiarietà, laddove manchi l'iniziativa dei genitori e delle altre società, svolgere l'opera educativa, rispettando tuttavia i desideri dei genitori, fon dare inoltre, nella misura in cui lo richieda il bene comune, scuole e istituzioni educative proprie (13).
Infine, ad un titolo tutto speciale, il dovere di educare spetta alla Chiesa: non solo perché essa va riconosciuta anche come società umana capace di impartire l'educazione, ma soprattutto perché essa ha il compito di annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza e di comunicare ai credenti la vita di Cristo, aiutandoli con sollecitudine incessante a raggiungere la pienezza di questa vita (14). A questi suoi figli, dunque, la Chiesa come madre deve dare un'educazione tale, che tutta la loro vita sia penetrata dello spirito di Cristo; ma nel contempo essa offre la sua opera a tutti i popoli per promuovere la perfezione integrale della persona umana, come anche per il bene della società terrena e per la edificazione di un mondo più umano (15).
Vari mezzi al servizio dell'educazione cristiana
4. Nell'assolvere il suo compito educativo la Chiesa utilizza tutti i mezzi idonei, ma si preoccupa soprattutto di quelli che sono i mezzi suoi propri. Primo tra questi è l'istruzione catechetica (16), che dà luce e forza alla fede, nutre la vita secondo lo spirito di Cristo, porta a partecipare in maniera consapevole e attiva al mistero liturgico (17), ed è stimolo all'azione apostolica. La Chiesa valorizza anche e tende a penetrare del suo spirito e ad elevare gli altri mezzi che appartengono al patrimonio comune degli uomini e che sono particolarmente adatti al perfezionamento morale ed alla formazione umana, quali gli strumenti di comunicazione sociale (18), le molteplici società a carattere culturale e sportivo, le associazioni giovanili e in primo luogo le scuole.
La scuola
5. Tra tutti gli strumenti educativi un'importanza particolare riveste la scuola (19), che in forza della sua missione, mentre con cura costante matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara alla vita professionale, genera anche un rapporto di amicizia tra alunni di carattere e condizione sociale diversa, disponendo e favorendo la comprensione reciproca. Essa inoltre costituisce come un centro, alla cui attività ed al cui progresso devono insieme partecipare le famiglie, gli insegnanti, i vari tipi di associazioni a finalità culturali, civiche e religiose, la società civile e tutta la comunità umana.
È dunque meravigliosa e davvero importante la vocazione di quanti, collaborando con i genitori nello svolgimento del loro compito e facendo le veci della comunità umana, si assumono il compito di educare nelle scuole. Una tale vocazione esige speciali doti di mente e di cuore, una preparazione molto accurata, una capacità pronta e costante di rinnovamento e di adattamento.
Diritti e doveri dei genitori
6. I genitori, avendo il dovere ed il diritto primario e irrinunciabile di educare i figli, debbono godere di una reale libertà nella scelta della scuola. Perciò i pubblici poteri, a cui incombe la tutela e la difesa della libertà dei cittadini, nel rispetto della giustizia distributiva, debbono preoccuparsi che le sovvenzioni pubbliche siano erogate in maniera che i genitori possano scegliere le scuole per i propri figli in piena libertà, secondo la loro coscienza (20).
D'altra parte, tocca allo Stato provvedere perché tutti i cittadini possano accedere e partecipare in modo conveniente alla cultura e si preparino adeguatamente all'esercizio dei doveri e dei diritti civili. Sempre lo Stato dunque deve tutelare il diritto dei fanciulli ad una conveniente educazione scolastica, vigilare sulla capacità degli insegnanti e sulla serietà degli studi, provvedere alla salute degli alunni ed in genere promuovere tutto l'ordinamento scolastico tenendo presente il principio della sussidiarietà ed escludendo quindi ogni forma di monopolio scolastico. Tale monopolio infatti contraddice ai diritti naturali della persona umana, allo sviluppo e alla divulgazione della cultura, alla pacifica convivenza dei cittadini ed anche al pluralismo, che è oggi la regola in moltissime società (21).
Il sacro Sinodo esorta dunque i fedeli a collaborare generosamente sia nella ricerca dei metodi educativi idonei e dell'ordine degli studi, sia nella formazione dei maestri che sappiano bene educare i giovani e, soprattutto attraverso le associazioni tra genitori, ad aiutare positivamente e costantemente il compito della scuola e in particolare quell'educazione morale, che essa deve fornire (22).
La scuola non cattolica
7. La Chiesa inoltre, consapevole del dovere gravissimo di curare diligentemente l'educazione morale e religiosa di tutti i suoi figli, deve rendersi presente con un affetto speciale e con il suo aiuto ai moltissimi suoi figli che vengono educati nelle scuole non cattoliche. Essa assicura questa presenza sia attraverso la testimonianza della vita data dai loro maestri e superiori, sia attraverso l'azione apostolica dei condiscepoli (23), sia soprattutto attraverso il ministero dei sacerdoti e dei laici che insegnano loro la dottrina della salvezza, con metodo adeguato all'età ed alle altre circostanze, ed offrono loro l'aiuto spirituale per mezzo di iniziative opportune secondo le condizioni di tempo e di luogo.
Essa rammenta poi il grave dovere che incombe ai genitori di tutto predisporre o anche di esigere, perché i loro figli possano usufruire di quegli aiuti ed in armonia con la formazione profana progrediscano in quella cristiana. Perciò la Chiesa loda quelle autorità e società civili che, tenendo conto del pluralismo esistente nella società moderna e garantendo la giusta libertà religiosa, aiutano le famiglie perché l'educazione dei loro figli possa aver luogo in tutte le scuole secondo i principi morali e religiosi propri di quelle stesse famiglie (24).
La scuola cattolica
8. La presenza della Chiesa in campo scolastico si rivela in maniera particolare nella scuola cattolica Al pari delle altre scuole, questa persegue le finalità culturali proprie della scuola e la formazione umana dei giovani. Ma suo elemento caratteristico è di dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità, di aiutare gli adolescenti perché nello sviluppo della propria personalità crescano insieme secondo quella nuova creatura che essi sono diventati mediante il battesimo, e di coordinare infine l'insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza, sicché la conoscenza del mondo, della vita, dell'uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede (25). Solo così la scuola cattolica, mentre - come è suo dovere - si apre alle esigenze determinate dall'attuale progresso, educa i suoi alunni a promuovere efficacemente il bene della città terrena ed insieme li prepara al servizio per la diffusione del regno di Dio, sicché attraverso la pratica di una vita esemplare ed apostolica diventino come il fermento di salvezza della comunità umana.
Perciò la scuola cattolica, essendo in grado di contribuire moltissimo allo svolgimento della missione del popolo di Dio e di servire al dialogo tra la Chiesa e la comunità degli uomini con loro reciproco vantaggio, conserva la sua somma importanza anche nelle circostanze presenti. Pertanto questo santo Sinodo ribadisce il diritto della Chiesa a fondare liberamente e a dirigere le scuole di qualsiasi ordine e grado, diritto già dichiarato in tanti documenti del magistero (26) esso ricorda che l'esercizio di un tale diritto contribuisce moltissimo anche alla tutela della libertà di coscienza e dei diritti dei genitori, come pure allo stesso progresso culturale.
Da parte loro gli insegnanti ricordino che dipende essenzialmente da loro che la scuola cattolica sia in grado di realizzare i suoi scopi e le sue iniziative (27). Essi dunque devono prepararsi scrupolosamente, per essere forniti della scienza sia profana che religiosa, attestata dai relativi titoli di studio, e ampiamente esperti nell'arte pedagogica, aggiornata con le scoperte del progresso contemporaneo. Stretti tra loro e con gli alunni dal vincolo della carità e ricchi di spirito apostolico, essi devono dare testimonianza sia con la vita sia con la dottrina all'unico Maestro che è Cristo. Collaborino anzitutto con i genitori; insieme con essi tengano debito conto, in tutto il ciclo educativo, della differenza di sesso e del fine particolare che all'uno e all'altro sesso la divina Provvidenza ha stabilito nella famiglia e nella società; si sforzino di stimolare l'azione personale dei loro alunni e continuino, una volta che questi abbiano terminato i loro studi, ad assisterli con il loro consiglio e con la loro amicizia, anche fondando associazioni di ex alunni, in cui aleggi il vero spirito ecclesiale. E ci tiene il sacro Sinodo a dichiarare che il ministero di questi maestri è autentico apostolato, sommamente conveniente e necessario anche nei nostri tempi, ed è insieme reale servizio reso alla società. Ai genitori cattolici ricorda poi l'obbligo di affidare, secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo, i loro figli alle scuole cattoliche, di aiutarle secondo le loro possibilità e di collaborare con esse per il bene dei loro figli (28).
Differenti forme di scuola cattolica
9. A questo ideale di scuola cattolica devono sforzarsi di conformarsi tutte le scuole che, a qualunque titolo, dipendono dalla Chiesa, anche se la scuola cattolica in base alle situazioni locali può assumere varie forme (29). S'intende che la Chiesa ha sommamente a cuore anche quelle scuole cattoliche le quali, specie nei territori di missione, son pure frequentate da alunni non cattolici.
Del resto, nella costituzione e nell'ordinamento delle scuole cattoliche bisogna guardare alle necessità dell'evoluzione del nostro tempo. A tale fine, fermo restando l'impegno di promuovere le scuole di grado elementare e secondario, in quanto costituiscono il fondamento dell'educazione, si deve fare gran conto di quelle che sono particolarmente richieste dalle condizioni attuali. Tali sono quelle che vanno sotto il nome di scuole professionali (30) e tecniche, gli istituti destinati all'alfabetizzazione degli adulti, allo sviluppo dei servizi sociali ed a coloro che per difetti naturali abbisognano di assistenza particolare, ed anche le scuole di formazione per maestri sia per l'insegnamento religioso che per le altre forme di educazione.
Il sacro Sinodo esorta vivamente i pastori della Chiesa e i fedeli tutti a non risparmiare sacrificio alcuno nell'aiutare le scuole cattoliche, ad assolvere sempre meglio il loro compito ed a venire incontro soprattutto alle necessità di coloro che non hanno mezzi economici o sono privi dell'aiuto e dell'affetto della famiglia o sono estranei al dono della fede.
Le scuole superiori
10. Analogamente la Chiesa ha grande cura delle scuole di grado superiore specialmente delle università e delle facoltà. Anzi, in tutte quelle che da essa dipendono, mira organicamente a che le varie discipline siano coltivate secondo i propri principi e il proprio metodo, con la libertà propria della ricerca scientifica, in maniera che se ne abbia una sempre più profonda comprensione e, indagando accuratamente le nuove questioni e ricerche suscitate dai progressi dell'epoca moderna, si colga più chiaramente come fede e ragione si incontrano nell'unica verità, seguendo le orme dei dottori della Chiesa, specialmente di S. Tommaso d'Aquino (31). In tal modo si realizzerà come una presenza pubblica, costante ed universale del pensiero cristiano in tutto lo sforzo dedicato a promuovere la cultura superiore; inoltre questi istituti devono formare in tal guisa tutti i loro studenti, che essi diventino uomini veramente insigni per sapere, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società e a testimoniare la loro fede di fronte al mondo (32).
Nelle università cattoliche in cui manchi la facoltà teologica dovrà esserci un istituto o cattedra di teologia, in cui si tengano lezioni adatte anche per gli studenti laici. E poiché le scienze progrediscono essenzialmente grazie alle ricerche specializzate di maggiore importanza scientifica, nelle università e facoltà cattoliche dovranno essere soprattutto curati quegli istituti il cui scopo primo è quello di promuovere la ricerca scientifica.
Il sacro Sinodo raccomanda vivamente di sviluppare le università e le facoltà cattoliche, distribuendole convenientemente nelle diverse parti del mondo; ma esse, più che per il numero, dovranno distinguersi per l'impegno culturale. Ad esse abbiano facile accesso gli alunni che offrono buone speranze di riuscita, anche se di modeste condizioni economiche, specialmente quelli che provengono dalle giovani nazioni.
Essendo l'avvenire della società e della stessa Chiesa intimamente connesso con lo sviluppo intellettuale dei giovani che compiono studi superiori (33) i pastori della Chiesa non devono preoccuparsi soltanto della vita spirituale degli alunni delle università cattoliche, ma, solleciti della formazione spirituale di tutti i loro figli, attraverso opportune intese tra vescovi, devono provvedere affinché anche presso le università non cattoliche esistano convitti e centri universitari cattolici, dove sacerdoti, religiosi e laici, accuratamente scelti e preparati, possano offrire in permanenza alla gioventù universitaria un'assistenza spirituale e intellettuale. Quanto poi ai giovani più capaci delle università cattoliche o delle altre università, che si dimostrino adatti all'insegnamento ed alla ricerca, essi devono essere oggetto di cura particolare ed avviati alla carriera universitaria.
Le facoltà di teologia
11. Molto si attende la Chiesa dall'attività delle facoltà di scienze sacre (34). È ad esse infatti che affida il compito importantissimo di preparare i propri alunni non solo al ministero sacerdotale, ma soprattutto all'insegnamento nelle cattedre di studi ecclesiastici superiori o al lavoro scientifico personale o allo svolgimento delle forme più alte di apostolato intellettuale. È pure compito di queste facoltà approfondire i vari settori delle scienze sacre, in modo che si abbia una intelligenza sempre più piena della rivelazione divina, sia meglio esplorato il patrimonio della sapienza cristiana trasmesso dalle generazioni passate, sia favorito il dialogo con i fratelli separati e con i non cristiani, e si risponda ai problemi emergenti dal progresso delle scienze (35).
Per queste ragioni le facoltà ecclesiastiche, dopo aver sottoposto a opportuna revisione le loro costituzioni, promuovano vigorosamente lo sviluppo delle scienze sacre e delle altre ad esse connesse, e, adottando anche metodi e sussidi più moderni, addestrino i propri studenti alle ricerche più profonde.
La coordinazione delle scuole cattoliche
12. Essendo anche in campo scolastico sommamente necessaria quella cooperazione, che per la sua urgenza va sempre più affermandosi a livello diocesano, nazionale e internazionale, bisogna fare ogni sforzo per coordinare convenientemente tra loro le scuole cattoliche e per favorire tra esse e le altre scuole quella collaborazione richiesta dal bene della comunità umana universale (36).
Da questo maggiore coordinamento e da questo lavoro fatto insieme si raccoglieranno i migliori frutti specialmente nell'ambito degli istituti accademici. Perciò in ogni università le diverse facoltà, nella misura che lo consente la loro materia, devono aiutarsi vicendevolmente. Così pure le stesse università devono agire in piena intesa e in stretta unione tra loro, promuovendo insieme dei convegni internazionali, tenendosi reciprocamente informate circa le loro ricerche scientifiche, comunicandosi le nuove scoperte, scambiandosi i docenti per determinati periodi e sviluppando quelle iniziative che incrementano la loro collaborazione.
CONCLUSIONE
Il sacro Sinodo esorta vivamente anche i giovani perché, convinti della eccellenza del compito educativo, siano generosamente pronti ad intraprenderlo, specie in quelle regioni dove lo scarso numero di maestri mette in pericolo l'educazione della gioventù.
Parimenti il Sinodo, nell'esprimere la sua gratitudine ai sacerdoti, religiosi, religiose e laici che in spirito di dedizione evangelica svolgono la nobile opera educativa e didattica di qualsiasi tipo e grado, li esorta a perseverare con generosità nel compito intrapreso, sforzandosi di distinguersi nella formazione degli alunni allo spirito di Cristo, nell'arte pedagogica e nello studio scientifico, in modo che promuovano non solo il rinnovamento della Chiesa all'interno, ma anche ne mantengano e ne accentuino la benefica presenza nel mondo moderno, specie in quello intellettuale.
28 ottobre 1965
Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro
28 ottobre 1965.
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica
Seguono le firme dei Padri.
Firme dei Padri
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego IACOBUS titulo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis LERCARO, Archiepiscopus Bononiensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.
Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
† Ego ANTONIUS MARIA titulo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis BARBIERI, Archiepiscopus Montisvidei.
Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.
† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego LAURENTIUS I. titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN, Archiepiscopus Baltimorensis.
† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
NOTE
(1) Tra i molti documenti che illustrano l’importanza dell’educazione cf. soprattutto:
BENEDETTO XV, Lett. Apost. Communes Litteras, 10 apr. 1919: AAS 11 (1919), p. 172.
PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, 31 dic. 1929: AAS 22 (1930), pp. 49-86 [in parte Dz 3685-98].
PIO XII, Discorso ai Giovani dell’A.C.I, 20 apr. 1946: Discorsi e Radiomessaggi, VIII, pp. 53-57.
- Discorso ai Padri di famiglia di Francia, 18 sett. 1951: Discorsi e Radiomessaggi, XIII, pp. 241-245.
GIOVANNI XXIII, Messaggio per il trentesimo anniversario dell’emanazione dell’Encicl. Divini Illius Magistri, 30 dic. 1959: AAS 52 (1960), pp. 57-59.
PAOLO VI, Discorso ai membri della F.I.D.A.E. (Federazione Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica), 30 dic. 1963: Encicliche e Discorsi di S. S. Paolo VI, I, Roma 1964, pp. 601-603.
Inoltre si consultino gli Acta et Documenta Concilii Oecumenici Vaticani II apparando, serie I, Antipreparatoria, vol. III, pp. 363-364, 370-371, 373-374.
(2) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), pp. 413, 415-417, 424 [in parte Dz 3943 e 3948]. - Encicl. Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 278s [in parte Dz 3986].
(3) Cf. la Dichiarazione Universale dei diritti umani (Déclaration des droits de l’homme), ratificata il 10 dic. 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; e cf. la Dichiarazione dei diritti del bambino, 20 nov. 1959; Protocollo aggiunto alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Parigi, 20 marzo 1952; circa questa Dichiarazione Universale dei diritti umani cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 295s.
(4) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), p. 402. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 17: AAS 57 (1965), p. 21 [pag. 153ss].
(5) Cf. PIO XII, Messaggio radiofonico Con sempre nuova freschezza, trasmesso il 24 dic. 1942: AAS 35 (1943), pp. 12, 19. GIOVANNI XXIII, Encicl. Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 259s [Dz 3960]. Cf. anche la Dichiarazione dei diritti dell’uomo citata alla nota 3.
(6) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, 31 dic. 1929: AAS 22 (1930), p. 50s.
(7) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), p. 441s.
(8) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 6], p. 83.
(9) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 36: AAS 57 (1965), p. 41s [pag. 203ss].
(10) Cf. CONC. VAT. II, Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, nn. 12-14[pag. 359ss].
(11) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 7], p. 59s; Encicl. Mit brennender Sorge, 14 marzo 1937: AAS 29 (1937), p. 164s. PIO XII, Discorso al primo Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Maestri cattolici (A.I.M.C.), 8 sett. 1946: Discorsi e Radiomessaggi, VIII, p. 218.
(12) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, nn. 11 e 35: AAS 57 (1965), pp. 16 e 40s. [pag. 139ss e 201ss].
(13) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 7] p. 63s. [Dz 3692-94]. PIO XII, Messaggio radiofonico trasmesso il 1° giugno 1941: AAS 33 (1941), p. 200; Discorso al primo Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Maestri cattolici, 8 sett. 1946: Discorsi e Radiomessaggi, VIII, p. 218. Circa il principio di sussidiarietà cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 294 [Dz 3994-95].
(14) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 7] pp. 53s [Dz 3685-86], 56s [in parte Dz 3688]. Encicl. Non abbiamo bisogno, 29 giugno 1931, AAS 23 (1931), p. 311s. PIO XII, Lett. della Segreteria di Stato alla XXVIII Settimana Soc. Ital., 20 sett. 1955: L’Osservatore Romano, 29 sett. 1955.
(15) La Chiesa loda quelle autorità civili, locali, nazionali e internazionali che, coscienti delle più urgenti necessità del nostro tempo, applicano le loro forze perché tutti i popoli possano essere partecipi di una educazione completa e di una cultura umana. Cf. PAOLO VI, Discorso all’Assemblea delle Nazioni Unite, 4 ott. 1965: AAS 57 (1965), pp. 877-885].
(16) Cf. PIO XI, Motu proprio Orbem catholicum, 29 giugno 1923: AAS 15 (1923), pp. 327-329; Decr. Provido sane, 12 genn. 1935: AAS 27 (1935), pp. 145-152. CONC. VAT. II, Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, nn. 13 e 14[pag. 361ss].
(17) Cf. CONC. VAT. II, Costit. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 14: AAS 56 (1964), p. 104 [pag. 28ss].
(18) Cf. CONC. VAT. II, Decreto sugli strumenti di comunicazione sociale Inter mirifica, nn. 13 e 14: AAS 56 (1964), p. 149s [pag. 105ss].
(19) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 6], p. 76; PIO XII, Discorso all’Associazione dei Maestri Cattolici della Baviera, 31 dic. 1956: Discorsi e Radiomessaggi XVIII, p. 746.
(20) Cf. SIN. PROV. DI CINCINNATI III del 1861: Collectio Lacensis, III, col. 1240, cd; PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 6], pp. 60, 63s [in parte Dz 3693-95].
(21) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 6], p. 63; Encicl. Non abbiamo bisogno, 29 giugno 1931: AAS 23 (1931), p. 305. PIO XII, Lett. della Segreteria di Stato alla XXVIII Settimana Soc. Ital., 20 sett. 1955: L’Osservatore Romano, 29 sett. 1955. PAOLO VI, Discorso all’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (A.C.L.I.), 6 ott. 1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 1964, p. 230.
(22) Cf. GIOVANNI XXIII, Messaggio per il trentesimo anniversario dell’emanazione dell’Enc. Divini Illius Magistri, 30 dic. 1959: AAS 52 (1960), p. 57.
(23) La Chiesa dà grande valore all’azione apostolica che i maestri e i condiscepoli cattolici possono svolgere anche in queste scuole.
(24) Cf. PIO XII, Discorso all’Associazione Maestri Cattolici di Baviera, 31 dic. 1956: Discorsi e Radiomessaggi XVIII, p. 745s.
(25) Cf. SIN. PROV. DI WESTMINSTER I del 1852: Collectio Lacensis III, col. 1334, ab. PIO XI, Encicl. DDivini Illius Magistri, l.c. [nota 6], p. 77s. PIO XII, Discorso all’Associazione Maestri cattolici di Baviera, 31 dic. 1956: Discorsi e Radiomessaggi, XVIII, p. 746. PAOLO VI, Discorso ai membri della F.I.D.A.E. (Federazione Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica), 30 dic. 1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 1964, p. 602s.
(26) Cf. anzitutto i documenti citati alla nota 1; questo diritto della Chiesa è inoltre proclamato da molti Sinodi provinciali e in recentissime Dichiarazioni di parecchie Conferenze Episcopali. (27) Cf. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, l.c. [nota 6], p. 80s. PIO XII, Discorso all’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (U.C.I.I.M.), 5 genn. 1954: Discorsi e Radiomessaggi, XV, pp. 551-556. GIOVANNI XXIII, Discorso al VI Congresso dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C.), 5 sett. 1959: Discorsi, Messaggi, Colloqui, I, Roma 1960, pp. 427-431.
(28) Cf. PIO XII, Discorso all’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (U.C.I.I.M.), 5 genn. 1954: l.c., p. 555.
(29) Cf. PAOLO VI, Discorso all’Ufficio Internazionale dell’Educazione Cattolica (O.I.E.C.), 25 febbr. 1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, II, Roma 1964, p. 232.
(30) Cf. PAOLO VI, Discorso all’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (A.C.L.I.), 6 ott. 1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 1964, p. 229.
(31) Cf. PAOLO VI, Discorso davanti al VI Congresso Tomistico Internazionale, 10 sett. 1965: AAS 57 (1965), pp. 788-792.
(32) Cf. PIO XII, Discorso agli insegnanti e agli alunni degli Istituti Superiori Cattolici di Francia, 21 sett. 1950: Discorsi e Radiomessaggi, XII, pp. 219-221; Lett. al XXII Congresso “Pax Romana”, 12 ag. 1952: Discorsi e Radiomessaggi, XIV, pp. 567-569. GIOVANNI XXIII, Discorso alla Federazione delle Università Cattoliche, 1° apr. 1959: Discorsi, Messaggi, Colloqui, I, Roma 1960, pp. 226-229. PAOLO VI, Discorso al Senato Accademico dell’Università Cattolica di Milano, 5 apr. 1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, II, Roma 1964, pp. 438-443.
(33) Cf. PIO XII, Discorso al Senato Accademico e agli alunni dell’Università di Roma, 15 giugno 1952: Discorsi e Radiomessaggi, XIV, p. 208: “La direzione della società di domani è principalmente riposta nella mente e nel cuore degli universitari di oggi”.
(34) Cf. PIO XI, Cost. Apost. Deus Scientiarum Dominus, 24 maggio 1931: AAS 23 (1931), pp. 245-247.
(35) Cf. PIO XII Encicl. Humani Generis, 12 ag. 1950: AAS 42 (1950), pp. 568s. [in parte Dz 3886-87; Collantes 7.203-04 e 2.076], 578. PAOLO VI, Encicl. Ecclesiam suam, Parte III, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 637-659. CONC. VAT. II, Decreto sull’Ecumenismo Unitatis Redintegratio: AAS 57 (1965), pp. 90-107 [pag. 000-000].
(36) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 284 [Dz 3989] e passim.
NOSTRA AETATE - RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE
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SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA
CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE
NOSTRA AETATE
Introduzione
1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino.
I vari popoli costituiscono infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra (1) hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza, le cui testimonianze di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti (2) finché gli eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno nella sua luce (3).
Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.
Le diverse religioni
2. Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi riconosce la Divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita in un intimo senso religioso.
Quanto alle religioni legate al progresso della cultura, esse si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato. Così, nell'induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi o con l'aiuto venuto dall'alto. Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero si sforzano di superare, in vari modi, l'inquietudine del cuore umano proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri.
La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini.
Tuttavia essa annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è « via, verità e vita » (Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose (4).
Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socio-culturali che si trovano in essi.
La religione musulmana
3. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra (5), che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno.
Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.
La religione ebraica
4. Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.
La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti.
Essa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede (6), sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i gentili (7). La Chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce e dei due ha fatto una sola cosa in se stesso (8). Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine.
Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo.
Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata (9); gli Ebrei in gran parte non hanno accettato il Vangelo, ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione (10). Tuttavia secondo l'Apostolo, gli Ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento (11). Con i profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa attende il giorno, che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e « lo serviranno sotto uno stesso giogo » (Sof 3,9) (12).
Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo.
E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo (13), tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo.
E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. Curino pertanto tutti che nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio non si insegni alcunché che non sia conforme alla verità del Vangelo e dello Spirito di Cristo.
La Chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque. In realtà il Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini e affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della Chiesa, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come segno dell'amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia.
Fraternità universale
5. Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo verso gli altri uomini suoi fratelli sono talmente connessi che la Scrittura dice: « Chi non ama, non conosce Dio » (1 Gv 4,8).
Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduca tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano.
In conseguenza la Chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra gli uomini e persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o di religione. E quindi il sacro Concilio, seguendo le tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i cristiani che, « mantenendo tra le genti una condotta impeccabile » (1 Pt 2,12), se è possibile, per quanto da loro dipende, stiano in pace con tutti gli uomini (14), affinché siano realmente figli del Padre che è nei cieli (15).
Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto, sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro, 28 ottobre 1965.
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica.
Seguono le firme dei Padri.
SOSPENSIONE DELLA LEGGE PER I DECRETI PROMULGATI NELLA SESSIONE VII
Il Beatissimo Padre ha stabilito la dilazione della legge, quanto alle nuove leggi che sono contenute nei decreti ora promulgati, fino al 29 giugno 1966, cio fino alla festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo dell’anno prossimo.
Nel frattempo il Sommo Pontefice emaner le norme per l’applicazione di dette leggi.
† PERICLES FELICI
Arcivescovo tit. di Samosata
Segretario Generale del SS. Concilio
Firme dei Padri
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego IACOBUS titulo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis LERCARO, Archiepiscopus Bononiensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.
Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
† Ego ANTONIUS MARIA titulo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis BARBIERI, Archiepiscopus Montisvidei.
Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.
† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego LAURENTIUS I. titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN, Archiepiscopus Baltimorensis.
† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
NOTE
(1) Cf. At 17,26.
(2) Cf. Sap 8,1; At 14,17; Rm 2,6-7; 1 Tm 2,4.
(3) Cf. Ap 21,23-24.
(4) Cf. 2 Cor 5,18-19.
(5) Cf. S. GREGORIO VII, Epist., III, 21, ad Anazir (Al-Nãþir), regem Mauritaniae, ed. E. CASPAR in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, p. 288, 11-15; PL 148, 451A.
(6) Cf. Gal 3,7.
(7) Cf. Rm 11,17-24.
(8) Cf. Ef 2,14-16.
(9) Cf. Lc 19,44.
(10) Cf. Rm 11,28.
(11) Cf. Rm 11,28-29; CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium: AAS 57 (1965), p. 20 [pag. 151ss].
(12) Cf. Is 66,23; Sal 64,4; Rm 11,11-32.
(13) Cf. Gv 19,6.
(14) Cf. Rm 12,18.
(15) Cf. Mt 5,45.