di SILVERIO NIETO NÚÑEZ* Lo scorso 15 maggio, la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha reso pubblica una delle più importanti risoluzioni giudiziali della sua storia in materia di libertà religiosa (cfr. «L’Osservatore Romano » del 17 maggio 2012). Sebbene sia trascorso ancora poco tempo, questo importante pronunciamento ha ricevuto, anche nei più lontani angoli del continente europeo, l’elogio unanime da parte degli osservatori internazionali di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure da parte delle confessioni religiose. La storia del caso sul quale la Corte si è pronunciata, in sintesi, è la seguente: un sacerdote cattolico, tornato allo stato laicale, è stato proposto dal vescovo diocesano come docente in un istituto pubblico della regione di Murcia (Spagna) per impartire la materia di religione e morale cattolica. Il suddetto professore ha partecipato a una serie di eventi pubblici nei quali ha criticato diversi aspetti della dottrina e della morale della Chiesa cattolica, critiche che hanno avuto ampia diffusione sulla stampa, a opera di un’asso ciazione (“Movimiento pro celibato opcional”) di cui il docente faceva parte, e che hanno generato un’importante controversia tra i fedeli. Venuto a conoscenza dei fatti, e in seguito alle rimostranze di alcuni genitori e di altre istanze sociali, il vescovo diocesano ha deciso di non rinnovare il contratto d’insegnante di religione per l’anno accademico successivo. Dopo un lungo iter giudiziario, il Tribunale costituzionale spagnolo ha decretato che le autorità della Chiesa in Spagna non hanno violato alcun diritto fondamentale del ricorrente. Una volta passata in giudicato la sentenza, l’interessato è ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ribandendo le sue richieste e ritenendo violati i suoi diritti fondamentali a non venire discriminato, alla libertà di espressione e all’intimità personale e familiare. Naturalmente a tali richieste si sono opposti non solo la rappresentanza del Regno di Spagna, ma anche la Chiesa cattolica, attraverso la Conferenza episcopale spagnola e altre istanze internazionali di tutela dei diritti umani, di grande prestigio, come il Centro europeo per la legge e la giustizia che si sono costituiti terza parte nel processo. La questione sottoposta alla Corte si potrebbe riassumere così: le confessioni religiose — non solo la Chiesa cattolica, ma tutte le confessioni presenti in Europa — e le loro gerarchie, hanno o meno l’autonomia di nominare liberamente (libertà che include il diritto di assunzione, di revoca e di non rinnovo) i docenti che insegnano la loro dottrina nei centri d’istruzione sovvenzionati dallo Stato? Questione che, opportunamente, è stata risolta in maniera affermativa dalla Corte in questa importante sentenza che, ratificando la risoluzione del Tribunale costituzionale spagnolo, ha tutelato, nell’esercizio collettivo della sua libertà religiosa, la Chiesa cattolica e, in modo indiretto, tutte le Chiese e le confessioni presenti in Europa. La decisione adottata dalla Corte, che ha ricevuto il plauso delle più diverse istanze internazionali, per diverse ragioni risulta dunque molto importante per la tutela del diritto alla libertà religiosa in Europa. In primo luogo, costituisce un pronunciamento che definisce in modo molto chiaro il grado di autonomia delle confessioni religiose nel designare il proprio personale docente incaricato di insegnare religione e morale. La libertà religiosa non è solo una libertà dalle dimensioni individuali, ma è anche una libertà pubblica con un’indissociabile dimensione comunitaria o collettiva, che obbliga lo Stato a rispettare le decisioni delle diverse Chiese e confessioni riguardo ai criteri di selezione del proprio personale e, in particolare, alla libera designazione dei proprio docenti incaricati d’impartire la materia di religione e morale, posto che è di competenza delle confessioni il giudizio sull’idoneità delle persone che dovranno impartire l’insegnamento dei loro rispettivi credo. Un giudizio che si può estendere alla condotta, nella misura in cui la testimonianza personale costituisce per la comunità religiosa una componente definitoria del suo credo, al punto da essere un fattore determinante dell’attitudine o della qualifica alla docenza. In secondo luogo, la sentenza consacra il dovere di neutralità in materia religiosa da parte dello Stato, il quale deve rispettare il criterio seguito dalle diverse confessioni nella scelta dei propri docenti, che si devono distinguere per la loro retta dottrina e per la loro testimonianza di vita cristiana, anche nei centri d’istruzione pubblici sovvenzionati dallo Stato. Secondo la Corte, non è possibile che uno Stato proceda a designare docenti di religione e di morale, senza compromettere il suo dovere di neutralità rispetto al fattore religioso e senza ledere le credenze individuali di ognuno dei cittadini. Il pronunciamento della Corte avalla così il diritto degli Stati di esigere dagli insegnati di religione una precisa qualifica accademica analoga a quella dei docenti di altre aree del sapere; ma, tra quelli che possiedono tale qualifica, lo Stato non può scegliere il personale docente incaricato d’impartire la materia di religione. Proporre o scegliere i professori di religione compete, necessariamente, a ognuna delle Chiese o confessioni religiose, posto che l’insegnamento di tale materia riguarda un ambito formativo nel quale le autorità statali non possono entrare senza venire meno al loro dovere di neutralità in rapporto al fatto religioso. Il rispetto, da parte dello Stato, delle decisioni prese dalle diverse Confessioni religiose in questa materia è un elemento irrinunciabile della libertà religiosa nella sua dimensione collettiva. In terzo luogo, la Corte ha messo in chiaro che il diritto dei genitori a far sì che i figli minorenni ricevano, nelle scuole pubbliche, una formazione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni religiose, prevale sul diritto del docente alla libertà di espressione in classe. Nella scuola viene esercitata una funzione docente affidata dai genitori degli studenti a una confessione religiosa e non all’individuo concreto che imparte tale insegnamento. I genitori hanno pertanto un superiore diritto a fare educare i propri figli, in materia religiosa, da professori designati dall’autorità della confessione religiosa alla quale appartengono e non da docenti nominati direttamente dallo Stato o da maestri che non sono in perfetta sintonia con gli insegnamenti indicati dalla confessione religiosa da essi professata. In quarto luogo, il diritto dei genitori a fare educare i propri figli minorenni conformemente alle proprie convinzioni religiose prevale anche su un ipotetico “diritto alla stabilità dell’impiego” dei docenti. Docenti che lo sono non per scelta dello Stato ma, esclusivamente, per la fiducia accordata loro dalle autorità della Chiesa o dalla confessione religiosa corrispondente. Un vincolo di fiducia di natura religiosa che costituisce la base giuridica della loro designazione come professori e che, se dovesse venir meno, fa sì che, in ogni caso, il diritto della confessione a selezionare liberamente il proprio personale prevalga su una pretesa stabilità del posto di lavoro. In sintesi, questa importante sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha messo in chiaro per tutta l’Europa che nelle aule di ogni centro pubblico d’istruzione (lo stesso ovviamente vale per i centri privati) convivono vari diritti fondamentali e, per le particolarità proprie dell’insegnamento di religione, i diritti delle confessioni religiose a selezionare il proprio personale e i diritti dei genitori e dei minorenni devono prevalere sui diritti del docente a una pretesa libertà di espressione o stabilità del posto di lavoro. Tutti i cittadini in Europa sono liberi di professare o non professare una religione, e hanno diritto a non essere per questo discriminati dalle autorità statali. Ma non tutte le azioni che sono costituzionalmente lecite per lo Stato lo sono in ogni caso per la dottrina o la morale di una determinata confessione religiosa. I cittadini godono in Europa del diritto alla libertà di espressione che implica il potere criticare le posizioni di qualsiasi religione, come pure il diritto a esercitare la propria libertà nella vita privata. Ma è pure evidente che non hanno il diritto fondamentale a impartire ufficialmente, a minorenni, la dottrina religiosa che contraddicono apertamente e criticano pubblicamente. Qualsiasi cittadino può dissentire, in modo costituzionalmente legittimo, dalla morale di una confessione religiosa e, naturalmente, non praticarla, come può allontanarsi dalla sua pratica quando lo ritiene opportuno, in modo del tutto libero e costituzionalmente legittimo. Ma ciò che un cittadino non può fare è allontanarsi dal nucleo fondamentale di un credo religioso — per quanto tale condotta sia costituzionalmente legittima — e pretendere di continuare a insegnare, a nome di quella confessione religiosa, una dottrina e una morale in cui non crede. In tal caso, non sussiste alcuna violazione del suo diritto alla libertà religiosa individuale da parte della confessione che lo ha designato, ma, al contrario, uno scrupoloso rispetto della sua libertà, che deve essere compatibile con i diritti fondamentali di quanti praticano quel credo. Sussiste quindi per ogni cittadino il diritto fondamentale alla libertà personale di pensiero e di azione nelle sfere pubblica e privata, ma non il diritto a essere designato come docente di religione. La Chiesa cattolica rispetta tutti i diritti fondamentali, in particolare, e in relazione a questo caso, la libertà personale e familiare, e il diritto di esprimere e di diffondere liberamente il proprio pensiero da parte di tutte le persone. Ma la Chiesa cattolica è anche chiamata a garantire ai genitori che chiedono che i loro figli minorenni vengano educati nella fede cattolica, che la dottrina e la morale impartite loro nella scuola pubblica siano in perfetta sintonia con quelle che i genitori hanno scelto, ossia con la dottrina e il magistero della Chiesa, e che i docenti di religione si distinguano per la loro retta dottrina, per la testimonianza di vita cristiana e per la loro attitudine pedagogica.
*Direttore del Servizio giuridico civile della Conferenza episcopale spagnola
© Osservatore romano - 25 maggio 2012