Rassegna stampa etica

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Scontri no tav 2026Il concetto di sicurezza sociale in Carmignani e Carrara come bene morale e giuridico, tra critica al securitarismo e analisi degli episodi di violenza politica del 2026.

Mauro Ronco

1. Il cuore del diritto penale consiste nell’offesa alla sicurezza sociale. Giovanni Carmignani, maestro di Francesco Carrara  e insigne criminalista italiano del XIX secolo, dette il seguente titolo alla sua opera principale: “Teoria delle leggi della sicurezza sociale[1]. Per esprimere il disvalore etico-sociale del delitto egli individua quattro definizioni: la prima, confonde il delitto con la violazione del principio morale; la seconda è meramente positivistica, impregnata di praticità, tutta giurisprudenziale, e non stabilisce alcuna vera nozione giuridica del delitto, giacché dà per scontato che la previsione della pena da parte del legislatore faccia sì che un fatto umano lo costituisca, mentre la sua idea deve essere fissata indipendentemente da quella della pena. La terza definizione è utilitaristica. Carmignani ne vede le tracce in Cesare Beccaria e l’estremo limite in Jeremy Bentham, che intendono tracciare una drastica linea di separazione tra la morale e il diritto. Tendono infatti a togliere alla legislazione il presupposto della coscienza. Tuttavia, escludendo il principio morale, lo conculcano e lo offendono[2]. L’origine razionale del delitto si rinviene nella natura della società politica e nella capacità della ragione di delimitarne l’attività in giusti confini per la sicurezza della società e di tutti i suoi membri.