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Rassegna stampa etica
E' opportuno fare un richiamo alla Legge 40/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", premesse le argomentazioni in capo alla legge 194/78, le correlate riflessioni sulla espressione della obiezione di coscienza come tutela della vita umana e le considerazioni in merito alla Sentenza n.27/1975 della Corte Costituzionale (1) che ha "ricondotto la giustificazione dell'aborto nella scriminante dello stato di necessità (sia pure con confini più ampi di quelli indicati dall'art. 54 Codice penale) e non nell'esercizio di un diritto di scelta della donna".

La legge 40/2004 riconosce in maniera inequivocabile sia il concepito che i suoi diritti, già nelle fasi precedenti all'annidamento: " [...] è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". In tale ambito richiamiamo solo alcune delle considerazioni riportate da C. Casini et al. (2), ed ai quali si rimanda per ulteriori e più approfondite argomentazioni. Nostra esigenza è infatti quella di definire le linee principali della tutela del concepito, riportando sinteticamente chiarimenti sui principali interrogativi (3).
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