Che il patrimonio vivente di fede e di dottrina (di consistenza razionale e sociale, irriducibile a decisioni o emozioni soggettive) del cristianesimo, nella sua costante cattolica, non possa essere insegnato in forma positiva e “misurato come una materia di insegnamento” è davvero una pretesa controevidente. L’adulterazione in senso privatistico di una ‘religio’ nei secoli sempre personale e pubblica ad un tempo, fa intravedere nei formulanti, che siano i giudici o i ricorrenti, un vuoto di sapere o un più preoccupante (perché deliberato) oblio della presenza delle istituzioni cristiane nel corpo della cultura europea e mondiale.
La lotta contro il magistero cristiano pubblico della Chiesa cattolica, lotta che vede alleati da decenni (parlando solo della storia repubblicana) “atei e agnostici razionalisti” e le comunità evangeliche ed ebraiche italiane, in un’alleanza suicida per gli uomini di fede biblica, è uno scandalo doloroso che non merita altri commenti. Ma esige una severa critica l’argomento che prende avvio e forza dall’arbitraria, e tutta politica, riduzione privatistica della fede cristiana. Una riduzione contraria ai fatti e ai fondamenti e che si vuole, di conseguenza, da anni ‘realizzare’ imperativamente attraverso i tribunali. Così un ragionamento erroneo si trasforma in un ordine di esecuzione: il tribunale “ordina che la presente sentenza [che risale all’11 febbraio u.s.] sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
Corresponsabili della cattiva logica e buona coscienza di tale uso decisionistico dei poteri giurisdizionali contro la ragione storica sono, sia ripetuto per l’ennesima volta, anche quei cattolici che dalla cancellazione della rivelazione cristiana dall’ethos comune dell’Occidente si attendono delle palingenesi religiose e civili. Una follia di cui sono succubi e che li vede anche in prima fila nella denuncia dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola come tale, non solo pubblica. E poiché non è meno insidiosa, e squisitamente nichilistica, la diffusa richiesta non di azzeramento ma di trasformazione dell’IRC in un insegnamento formale di storia delle religioni, è opportuno estendere il nostro ragionamento.
2. Non dovrebbe sfuggire che IRC e insegnamento della storia delle religioni sono cose diverse, se guardate in profondità. Che l’insegnante, e molti estensori di manuali e sussidiari di IRC usino di fatto la materia storico-religiosa non cambia le cose, perché la ratio dell’insegnamento di religione cattolica resta altra da quella di una disciplina descrittiva secondo una variabile empiricità.
L’IRC ha infatti lo statuto proprio degli insegnamenti istituzionali, come potrebbe essere quello, praticabile ma poco praticato nonostante le chiacchiere, di educazione civica. E come nessuno accetterebbe che un insegnante medio di educazione civica presentasse la Costituzione per alterarne il disegno o distruggerne la legittimità, così l’IRC esige oltre alla competenza una conformità al piano di saperi e principi cristiano-cattolici. Altra cosa sarà la grande varietà di modi per dire tali saperi e principi.
Senza coinvolgere qui l’epistemologia, si può sostenere pianamente che, come l’insegnamento di una lingua o della matematica non è la storia di quella lingua o della matematica, così l’IRC non è la storia della religione cattolica. Vecchio dibattito, certamente: un insegnante di matematica molto capace, e che disponesse di molte ore, potrebbe dare conto di alcuni teoremi alla maniera di Lakatos, attraverso una storia ‘tipica’ della loro genesi; e, certo (ma non tutti sono d’accordo) si capiscono meglio le strutture di una lingua attraverso la sua storia. È un criterio che ha prevalso nell’insegnamento della filosofia e anche della letteratura (dall’insegnamento di retorica alla storia della letteratura e della critica), ma cui si oppongono oggi più che ieri molte buone ragioni. Resta che storia e istituzioni sono ovunque distinte e tanto meglio comunicanti se in un primo momento analiticamente distinte. E che, comunque, non è davvero a questo livello sofisticato che si pone da decenni il dibattito sull’insegnamento della religione.
La formalità di un insegnamento basico di cristianesimo è dottrinale (la tedesca Glaubenslehre, dottrina della fede), è un insegnamento condotto nelle sue linee essenziali per ‘dogmata’, nel senso tecnico e profondo dei termini. Nella sua natura essenziale l’IRC è ordinato a trasmettere istituzioni di cristianesimo cattolico. Ed è, in questo senso, prescrittivo, come ogni altro insegnamento, ossia ordinato a far acquisire conoscenze conformi al proprio oggetto. Non certo le opinioni approssimative di un docente sprovveduto o ostile; basta a questo l’opera pasticciata dei media.
Tale insegnamento, realizzato seriamente, non è ‘catechistico’ poiché richiede dal discente un onesto e corretto apprendimento intellettuale, non adesione di fede e conformità di opere.
Se, dunque, la riforma dell’IRC non deve essere una sua abolizione mascherata (in realtà, quasi tutti, dal clero ‘spiritualista’ ai cattolici ‘democratici’ ai ‘laici’ anticattolici, si attendono da decenni questo), la formalità, cioè la struttura essenziale, dell’insegnamento deve continuare ad avere le caratteristiche originarie. Deve implicare cioè la responsabilità di una trasmissione (dialettica e dialogica quanto si voglia) dei dati formanti, costitutivi, del cattolicesimo storico e comune.
Ogni intelligenza in buona fede capisce, allora, che apprendere l’esistenza di una concezione del mondo, di un complesso di verità con soglie Vero/Falso, di prassi che implicano soglie Bene/Male (complesse quanto si voglia, ma non inesistenti) e di istituti che garantiscono la trasmissione autentica di tutto questo, insomma: apprendere la forma cattolica, è per se stesso un grande momento formativo per giovani, e per adulti. Molto diversamente dall’insegnamento marginale e improvvisato di una cattedra di storia delle religioni invariabilmente affidata ad insegnanti del settore umanistico in parcheggio, o in attesa di passaggio ad altro.
3. Quanto alla storia delle religioni come tale nell’insegnamento medio, sostengo che dovrebbe essere fecondamene incorporata negli ordinari programmi di storia, filosofia, letterature (e analoghi a seconda degli indirizzi), poiché tale è, anzitutto, la sua posizione, nel cuore delle civiltà. Questo innesto indurrebbe negli insegnanti e nella strumentazione didattica una attenzione più estesa e rigorosa alle religioni e alle chiese, anche per l’età moderna e contemporanea, quindi nel curriculum delle medie superiori.
Infatti il pochissimo di storia religiosa che si fa attiene alla storia antica e medievale e viene impartito (sempre meno e sempre peggio, mi dicono) a livello poco più che adolescenziale. Non avrei difficoltà a suggerire al competente ministero un modello almeno sperimentale di programma. Basta, d’altronde, avere in mente la struttura di una introduzione storico-comparatistica alla religione, e distribuire strategicamente le sue parti nel quadro del curriculum storico-filosofico-letterario di un quinquennio superiore. Gli esempi sono ovvi e paralleli nelle diverse aree: fai Dante o Milton o Leibniz o Mazzini? Farai anche, funzionalmente, quel capitolo di storia o di fenomenologia religiosa con cui capirai meglio gli autori e molto altro. Immagino le reazioni degli insegnanti di storia e filosofia e letteratura: “non abbiamo le competenze” (ma si guadagnano), “non abbiamo le ore” (dovrebbero essere chieste). Di più: letteratura o filosofia, magari anche storia generale, sono altra cosa dalla storia religiosa!
Ma la previsione di scandalo non è mero divertimento; lo considererei una cartina di tornasole della coperta intenzione distruttiva che sottende tutta la querelle sull’IRC. A pochi, anche per ignoranza indotta dai curricula universitari, interessano veramente le istituzioni (le conoscenze) di storia di dottrine e pratiche religiose nell’economia formativa. A troppi interessa solo la battaglia contro l’IRC in sé stesso. La storia delle religioni è un pretesto. È inoltre un pesante sintomo di deriva ‘laica’ che anche uomini religiosi sembrino preferire il pasticcio nichilistico, o il niente, a un insegnamento che, come quello cristiano-cattolico, già per se stesso abbraccia tanto della comune fede.
La ragione cattolica è attrezzata in maniera unica a una funzione religiosa universalistica, e in termini alti di contenuto, non di ’spiritualities’ o di curiosità etniche, che vanno lasciate ai festival e alle attività di quartiere. Partire da questo, invece di perseguire una vuota distruzione dell’esistente, sarebbe un bene per le religioni e per la società civile in Italia.
Letto il testo integrale della sentenza con cui il TAR del Lazio ha negato i crediti formativi agli alunni che frequentano in Italia l'ora di religione, il professor Pietro De Marco è tornato alla carica integrando ciò che aveva argomentato nel postprecedente, a partire dalle prime anticipazioni della sentenza.
La tesi di De Marco è che la delibera del TAR tradisce l’intenzione di una parte della cultura giuridica laica di incantare l’opinione pubblica, anzitutto cattolica, esaltando l’altezza dell’insegnamento religioso. Al fine di emarginarlo dalla scuola di tutti proprio perché… troppo elevato! Una sorta di trasfigurazione a fine di morte.
Ecco qui di seguito la seconda puntata della sua arringa in difesa dell’ora di religione e contro la “filosofia” della sentenza del TAR:
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Possiamo ora leggere finalmente, al posto degli stralci diffusi dall’ANSA, il testo integrale della discussa sentenza n.7076/2009 del 17 luglio pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, riportata in www.olir.it, il sito dell’Osservatorio delle Libertà e Istituzioni Religiose. Per ciò che interessa qui, ovvero le nozioni di religione e di religione cattolica usate dai giudici, le anticipazioni erano in effetti sufficienti, ma ora possiamo seguire meglio l’argomentazione
Il tribunale intende tutelare l’interesse dei ricorrenti perno della vicenda, alcuni studenti svantaggiati nel computo del voto finale perché privi dei crediti formativi, per non aver frequentato l’insegnamento della religione cattolica, IRC, né essersi avvalsi di attività alternative. Per i giudici amministrativi, quegli studenti sono “evidentemente portatori di una differente sensibilità, sia essa religiosa o laica” (sono, diremmo, dei “diversamente assidui”). Mi si perdonerà l’ironia se aggiungo che l’intero testo suona come una difesa ad oltranza di questi ricorrenti, talora con toni e argomentazioni quali si attendono solo da un’arringa difensiva.
Per negare la legittimità del giudizio del collegio dei docenti che aveva preso male quella “differente sensibilità”, la sentenza argomenta: “L’assunto [degli insegnanti] è fondato su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l’insegnamento di una religione qualunque essa sia […] possa essere assimilato a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine. Qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica […] ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti”. Per proseguire: “Salvo che in una teocrazia […] la fede in un Dio non può essere – nemmeno indirettamente – qualificata come un’ordinaria ‘materia scolastica’, al pari delle altre”.
Nel leggere ho alla prima sorriso, pensando ai premi catechistici diocesani della mia infanzia, che costituivano sicuramente “una valutazione sul piano del profitto scolastico” entro l’insegnamento impartito dalla parrocchia! Viene subito da osservare, di fronte a questo purismo spiritualistico non disinteressato, che altro è assimilare in termini di metodo, altro appiattire in termini di rilevanza. Nelle facoltà teologiche si insegna teologia trinitaria come si insegnano materie pedagogiche o filosofiche o storiche, cioè ordinariamente insegnando, non in qualche forma di silenzio estatico (questo avviene, semmai, presso cattedre delle facoltà statali). Ma la teologia trinitaria ha certamente una posizione superiore, per non dire suprema, nell’ordine dell’apprendimento cattolico. Alla fine del corso si fanno “esami di valutazione”.
Inoltre i giudici confondono – ma non sono i soli e viene da pensare che abbiano avuto cattivi consiglieri – la “fides quae creditur”, cioè l’oggetto della fede, ciò che è creduto, con la “fides quā creditur”, cioè la fede per cui si crede, il sentimento o, come preferisco, l’assenso personale, l’atto di fede.
Se la “fides qua” non si insegna, la “fides quae” si insegna, eccome! Ed è obbligo insegnarla, quanto a noi, con i mezzi umani i più perfezionati. Agostino ha dedicato oltre trent’anni a meditare e mettere a punto il “De doctrina christiana”, che è anzitutto una teoria dei segni e degli stili a servizio dell’istruzione cristiana positiva. Ma attorno allo stesso nucleo catechistico (quello tridentino ad esempio) si elaborano delle istituzioni, dei veri complessi di saperi che occupano volumi e valgono lunghi percorsi di insegnamento.
Se si ignora tutto questo si può cadere nell’affermazione, davvero assurda, che là dove vi è umano insegnamento della fede vi è teocrazia!
Più avanti (al punto 5 della sentenza) ci si avvale di un enunciato condivisibile, ma nel senso del giudizio di rilevanza, come chiarito sopra: “L’insegnamento della religione cattolica concerne un diritto di libertà costituzionale ‘non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche’. Sulla considerazione che la religione non è una ‘materia scolastica’ come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l’illegittimità della sua riconduzione all’ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti normativi. E ciò [non perché priva di valore, ma al contrario] perché è un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico che, come tale, abbraccia quindi l’intimo profondo della persona che vi aderisce”.
Sull’inopportunità dell’appiattimento dell’IRC in una rosa di attività opzionali le più varie si può essere d’accordo; è stata una soluzione pragmatica non felice. Ma la soluzione non passa certo per un’esistenza quasi apofatica, io direi larvale, dell’IRC nella scuola; piuttosto per la sua rigorosa conferma a disciplina curriculare, come governi diversi hanno cercato di ottenere, forse difettosamente in sede tecnico-giuridica. Difetti cui ovviare, ma non con la celebrazione-distruzione del bene da tutelare, come intendono i giudici amministrativi. I quali si concedono, in una sentenza (!), di parlare di illegittimità, quasi scrivessero un pezzo giornalistico, per di più con una petizione di principio.
Di più: l’IRC, per quella sua singolare eminenza, non può, secondo i giudici, “essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa”. Argomento capzioso: poiché, al contrario, che il giudizio sulla mia conoscenza della “fides quae”, dei contenuti della fede cristiana, non implichi un giudizio sulla qualità, intensità della mia fede, “fides quā”, è facile da capire ed è dato costante nella riflessione delle religioni monoteistiche (l’esemplare fede dei semplici). Nessun insegnante, né in un liceo, né in una facoltà filosofica o teologica, penserà di irrompere nell’intimo profondo dell’allievo, chiedendogli una corretta esposizione di un tema cristologico e valutandola.
Che possa essere venuto in mente all’estensore, o all’intero collegio, di caratterizzare un “insegnamento di carattere etico e religioso” come quello cattolico in termini di “fede individuale”, si spiega per l’incidenza dei labili spiritualismi contemporanei su una cultura generale (quella dei giudici) assolutamente inadeguata, indifesa. O abilmente rivolta a profittare dell’altrui disorientamento e incultura.
Le tradizioni religiose storiche non assomigliano a questo plesso di neo-cristianesimo liberale, di “mistica” e di new age: hanno una struttura positiva, una discorsività e sistematicità sedimentata nei secoli. La rigorosità della trasmissione religiosa e il suo grado di apprendimento, specialmente nei membri di ministeri particolari, sono oggetto di una severa “probatio” razionale.
Niente è mutato, per questo aspetto, nella norma cattolica, quale che sia il genere di ‘adattamento’ imposto dalle diverse emergenze educative. La stabile struttura e l’obiettività di contenuti della visione cattolica dell’uomo e del mondo definiscono l’orizzonte disciplinare dell’IRC, come inteso dai Patti Lateranensi e non modificato (né poteva esserlo) dalla revisione concordataria del 1984. Il passaggio da uno spazio concesso alla Chiesa a un servizio richiesto alla Chiesa, come si dice, rafforza semmai la legittimità dell’apporto formativo della Weltanschauung cattolica alle finalità generali della scuola di Stato.
Dunque:
a. L’IRC, nel profilo costituzionale che gli appartiene, non è in Italia un favore dello Stato ai membri di una confessione religiosa, ma parte integrante della socializzazione primaria e secondaria delle popolazioni, tramite l’agenzia scuola. Chi esercita la facoltà di non avvalersene se ne assume le conseguenze culturali. Ha ben chiarito Giuseppe Dalla Torre su “Avvenire” che la scelta degli avvalentisi dell’IRC non è una “scelta di carattere religioso”. Aggiungo: non lo è né secondo l’accezione fideistico-individualistica adottata prevalentemente nella sentenza del TAR né secondo l’accezione istituzionale di religione, che rispunta quando i giudici vedono nell’IRC qualcosa di analogo al catechismo. È una “scelta culturale” cui corrisponde un impegno intellettuale. Seguire l’IRC per conoscere la “fides quae” dell’Occidente cristiano, e di tanto non-Occidente, non comporta davvero “accettare cinicamente e subdolamente l’insegnamento di una religione” cui non si crede, come si permette di dichiarare la sentenza, qui davvero avvocatesca. I corrispettivi di valutazione e di accreditamento per la frequenza e il rendimento scolastico spettano all’IRC come ad ogni altra disciplina.
b. Il mancato, quindi “discriminante”, riconoscimento di crediti di formazione in altri contesti confessionali o “indipendenti”, cui accenna la sentenza nella sua parte finale, non può essere invocato contro il ruolo peculiare dell’IRC nel sistema educativo pubblico. Siamo su piani diversi. Quelle attività sono eventualmente affini alle tante forme di educazione cattolica di parrocchie, istituti e movimenti. Niente impedisce per principio che si riconoscano crediti o frazioni di credito a vicende formative extrascolastiche, sia confessionali che ateistiche; e in quel caso dovranno essere accreditati, indipendentemente dall’IRC, anche i percorsi formativi delle parrocchie cattoliche.
c. La magmatica sentenza n.7076/2009 del TAR, satura di argomenti disomogenei e di considerazioni extragiuridiche, è concettualmente errata in snodi decisivi e, così argomentata, indifendibile. Ma nelle sue categorie fuorvianti, siano state o meno adottate deliberatamente, è riconoscibile l’intento di forzare, col grimaldello della “giustizia amministrativa”, la volontà costante del legislatore e le decisioni dell’esecutivo. Aggirando anche la corte costituzionale. Palese, infatti, il bersaglio grosso dei giudici e dei ricorrenti: l’articolo 7 della costituzione, e la portata costituente del patto concordatario tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano.
Di Pietro De Marco, Firenze
Fonte: © Settimo Cielo Sandro Magister - agosto 2009