-diritto di successione nel contratto di locazione, a seguito della morte del titolare, a favore del convivente (C.C. sent. 404/1988);
-risarcibilità del convivente per fatto illecito del terzo (Cass., sez. unite Civ., sentenza 26972/08, Cass. III sez. pen. n. 23725/08);
-permessi retribuiti per decesso o grave malattia del convivente (L.53/2000);
-astensione dalla testimonianza in sede penale (art. 199, 3° comma, c.p.p.);
-proporre domanda di grazia per il partner (art. 681 c.p.p.);
-visita in carcere al partner (art.18 L. 354/1975, e art.37 DPR 230/2000);
-accesso ai servizi dei consultori familiari anche per i conviventi (legge 29 luglio 1975, n. 405);
-conservazione della classe di merito, relativa ad una polizza rca stipulata da una persona fisica o da un suo convivente (legge 2 aprile 2007, n. 40)
-opzione di acquisto di alloggio economico-popolare da parte del convivente da almeno 5 anni: art.13, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133
-assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in presenza dei requisiti indicati dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 (sono compresi i conviventi)
-nelle imprese familiari, il giudice può escludere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche per i conviventi (Cass. civ., sez. lav., 13/12/1986, n.7486)
-stipulare accordi di convivenza per interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). Si tratta in genere di accordi di natura patrimoniale che rientrano nella disponibilità delle parti (ad esempio la scelta e le spese per l'abitazione comune; la disciplina dei doni e delle altre liberalità; l’inventario, il godimento, la disponibilità e l'amministrazione dei beni comuni; i diritti acquistati in regime di convivenza, ecc.).
-per quanto riguarda gli aspetti relativi ai trattamenti sanitari, ferma restando la normativa del consenso informato sui trattamenti (art.32 Costituzione, legge 28 marzo 2001, n. 145), nessuno può sostituire l’interessato, nemmeno il coniuge unito in matrimonio. Se il paziente non è in grado di esprimere il consenso, il medico chiederà la nomina di un amministratore di sostegno, al quale il giudice, prescindendo dal fatto che questo sia coniuge, familiare o convivente, assegnerà compiti e limiti. In caso di urgenza il medico è comunque sempre autorizzato a procedere secondo la deontologia medica;
-ancora in materia di salute, il D.Lgs. 196/2003 e i successivi provvedimenti del Garante per la privacy stabiliscono le seguenti norme:
1. i dati sanitari sono personali e accessibili a terzi solo tramite procura o delega dell’interessato; l’interessato può delegare chiunque: il coniuge, il partner o una terza persona; non esiste cioè un diritto di legge del coniuge o del partner nell’accesso ai dati sanitari dell’altro coniuge o dell’altro partner (artt.7-8-9 D.Lgs. 196/2003);
2. la delega per l’accesso da parte del coniuge o del partner ai dati sanitari può essere formulata oralmente dall’interessato o sottoscritta e presentata unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento (art. 9, comma 4 del D.Lgs. 196/2003);
3. circa le notizie del passaggio in pronto soccorso, l’ente ospedaliero può darne notizia, anche per telefono, sia parenti che a conviventi o familiari, raccogliendo a questo proposito la volontà del paziente, se cosciente e capace, su chi informare (Provvedimento del Garante: Strutture sanitarie: rispetto della dignità – 9.11.2005, punto 3, lettera c);
4. le informazioni sullo stato di salute del paziente possono essere date a persone diverse dall’interessato solo nel caso che quest’ultimo abbia manifestato uno specifico consenso in proposito [delega di cui al punto 2], se in grado di farlo, oppure che ad esprimerlo sia stato un suo familiare od una persona legittimata a farlo (convivente o soggetto in stretta relazione con il malato): Provvedimento del Garante: Strutture sanitarie: rispetto della dignità – 9.11.2005, punto 3, lettera d
5. in materia di trapianti la legge 1 aprile 1999 n. 91 prevede che “all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte (…), i medici (…) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio.
Il rilascio di un eventuale attestato ai membri di una coppia di fatto, finalizzato a rendere operativi i diritti sopra citati, sarebbe gravato dal costo di una marca da bollo di 16 euro, mentre una delega per l’accesso ai dati sanitari può essere fatta su carta semplice, in calce alla fotocopia della carta d’identità
Gli unici diritti non riconosciuti alle coppie di fatto sono soltanto tre: (1) la reversibilità della pensione, (2) la disponibilità della quota legittima di eredità, (3) l’adozione di bambini. I primi due si prestano a facili imbrogli; la reversibilità della pensione ha un costo stimato di 41 miliardi di euro, equivalenti a 2,6 punti del Pil (fonte ex-ministro Sacconi), con notevole impatto sul sistema pensionistico. In ogni caso, come evidenziato da qualche quotidiano (NOTA 1), i diritti (1) e (2) possono essere garantiti da appositi contratti assicurativi.
Fonte: https://www.facebook.com/marcello.belletti/posts/1136293909756304?__mref=message_bubble