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068q07a"L’ASSOCIAZIONE GIURISTI PER LA VITA rappresentata dall’ Avv. Gianfranco Amato, l’ASSOCIAZIONE PRO VITA ONLUS in persona del Presidente pro tempore Antonio Brandi, e il presidente del GRUPPO CONSILIARE REGIONALE FUTURO POPOLARE, dott. Stefano Valdegamberi, hanno presentato ricorso al Tar Veneto contro la Regione Veneto e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome per l’annullamento, previa sospensione della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1654 del 9 settembre 2014, con cui è stato recepito il documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 4 settembre 2014. Le motivazioni delle impugnative sono di seguito riassunte:

A) La Conferenza delle Regioni e Regione Veneto riconoscono che la materia della fecondazione eterologa rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEAe pertanto chiedono che il Ministero della Salute la inserisca nel DPCM di adeguamento dei LEA. E' ormai principio consolidato che i LEA rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m, che sono di competenza esclusiva dello Stato, per evidenti necessità di dettare una disciplina unitaria. Di conseguenza esigenze di carattere unitario escludono che le Regioni possano non solo legiferare ma anche assumere legittimamente provvedimenti amministrativi che richiedano una disciplina unitaria a livello nazionale.

B) Il provvedimento della Giunta regionale viola palesemente l'art. 2 della Costituzione che tutela i diritti inviolabili dell'uomo e tra questi deve essere compreso anche quello di conoscere la propria identità genetica. La Regione Veneto, recependo quanto stabilito in sede di Conferenza delle Regioni, nega il diritto all'identità genetica, impedendo al concepito mediante PMA eterologa di conoscere l'identità del donatore/donatrice.

C) I provvedimenti impugnati non rispettano il principio espresso dalla Corte Costituzionale di contenere le donazioni in un limite ragionevolmente ridotto, e dunque sotto questo profilo appaiono del tutto immotivate e viziate da illogicità. Infatti, dall'ultima relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione assistita del 30 giugno 2014, si ricava che su 105.324 embrioni trasferiti i bambini nati sono solo 9.818: dunque un tasso di successo solo del 9,32 %.

D) La Regione Veneto afferma che l'adozione delle linee guida per l'accesso alla fecondazione eterologa non comporta spese a carico del bilancio regionale.Tale sorprendente affermazione è contraria al vero. La possibilità di praticare la PMA eterologa comporta necessariamente rilevanti costi, senza la necessaria copertura finanziaria data da una legge regionale. Si pensi che un singolo ciclo di fecondazione in vitro costa circa 3.750 euro più 1.000 euro di medicazioni. Si aggiunga che dato lo scarso successo della tecnica (circa un nato ogni 10 tentativi) il costo complessivo potrebbe facilmente superare i 40.000 € per coppia. Lo stesso provvedimento della Regione Veneto rimanda ad un successivo atto di giunta la definizione delle tariffe, la compartecipazione della spesa da parte dei pazienti e le regole attinenti la mobilità e la compensazione interregionale.

E) La fecondazione eterologa, pur costituendo una species del genus fecondazione, richiede particolari attività ed adempimenti non previsti quali la selezione dei donatori e dei riceventi, test e screening per il controllo di donatori e donatrici e conseguenti peculiari analisi di laboratorio. Di conseguenza, trattandosi di attività diverse e ulteriori sorge l'interesse pubblico ad un controllo dei requisiti tecnici e organizzativi delle strutture e quindi l'esigenza del rilascio di una nuova autorizzazione e non bastano quelle esistenti. F) I provvedimenti impugnati determinano un'eccessiva “produzione” di embrioni (ovuli fecondati), ciò incentiva un “mercato di gameti”, programmi di confezionamento di figli su misura o di eugenetica, nonché la generazione di fratellastri inconsapevoli che potrebbero dare luogo a “incesti riproduttivi”. L'impossibilità di una sicura tracciabilità donatore-nato comporta altresì il rischio di diffusione di malattie genetiche"

Fonte: facebook