Giusy D'AmicoScusi Monica Cirinnà poiché la sua risposta sul concetto di tassativita' non ha convinto nessuno di noi, (meraviglia il fatto che lei abbia pure insegnato queste materie...) che pur essendo semplici cittadini approfondiamo e ci confrontiamo con illustri esperti, la invito a leggere quanto segue, poiché una cara amica avvocato mi dice che :
- Non è corretto dire che "il principio di tassatività fa parte di alcune regole che il diritto penale e la procedura penale insegnano": si tratta di una definizione inesatta e riduttiva.
(sa com'è sulla pelle delle persone non si scherza.
Il principio di tassatività è un fondamentale aspetto del principio di legalità, alla base del diritto penale.
È altrettanto inesatto affermare che la tassatività significherebbe che "quello che non viene nominato in una legge di fatto non esiste".
Il principio di tassatività è strettamente legato al principio di determinatezza ed entrambi indicano la necessità che la norma penale sia formulata in modo tale da consentire la certa individuazione di ciò che è lecito e ciò che non lo è.
La tassatività, in particolare, preclude al giudice la possibilità di estendere per analogia l'applicazione dei precetti penali, sul presupposto che gli stessi siano formulati in modo preciso e determinato.
L'art. 4 del ddl Zan poi rimette al giudice ogni decisione circa le azioni che possano essere sanzionate, sempre sulla base di quell'ambiguo concetto di discriminazione cui si riferisce il testo: si tratta di un'ulteriore violazione del principio di tassatività,
in quanto di fatto si traduce in un'eccessiva discrezionalità attribuita al giudice in sede di applicazione della norma.
Nei Paesi dove norme simili a quelle contenute nel ddl Zan sono già diventate legge, ad esempio, è stato ritenuto "discriminatorio" indossare una felpa con il logo di una famiglia composta da padre, madre e figli, così come è stato ritenuto discriminatorio manifestare il proprio pensiero circa la differenza fra unioni civili e matrimonio.