Segreteria di Stato

Segreteria di Stato rossoRESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato in data 20 maggio 2026 ha approvato il nuovo Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, allegato al presente Rescritto, ad experimentum per un periodo di tre anni.

Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescriptum sia pubblicato su “L’Osservatore Romano” e, quindi, nel commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis entrando immediatamente in vigore.

Ex Audientia Sanctissimi, il 20 maggio 2026.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

[00974-IT.01] [Testo originale: Italiano]

 Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

STATUTO

Articolo 1

Natura

§ 1. La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori è istituita presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, con cui collabora nelle modalità descritte all’art. 3, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza.

§ 2. Nelle materie di sua competenza la Commissione riferisce direttamente al Santo Padre attraverso il suo Presidente, che la presiede assistito dal Segretario.

§ 3. Sono istanze personali della Commissione il Presidente e il Segretario; sono istanze collegiali l’Assemblea Plenaria e il Consiglio Esecutivo; sono istanze particolari i Gruppi di Lavoro.

Articolo 2

Competenza

§ 1. La Commissione ha il compito di fornire consiglio e consulenza al Romano Pontefice, nel proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi sessuali e da altre forme di abuso ad essi connesse.

§ 2. Assiste i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali, le Strutture gerarchiche orientali, gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica nello sviluppo e nell’aggiornamento delle Linee Guida.

§ 3. È competente a promuovere e accompagnare lo sviluppo delle iniziative e delle procedure attraverso le quali le Autorità di cui all’art. 78 § 2 della Cost. Ap. Praedicate Evangelium istituiscono sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per la presentazione delle segnalazioni, nonché strutture pastorali di accoglienza, accompagnamento e memoria delle presunte vittime.

§ 4. La Commissione, per le materie di propria competenza, può essere coinvolta nei colloqui connessi alle visite “ad limina Apostolorum”, in collaborazione con il Dicastero per la Dottrina della Fede e secondo le modalità da esso stabilite, al fine di sostenere i Vescovi nella promozione della tutela.

§ 5. Nell’ambito del proprio servizio di consulenza, la Commissione promuove lo scambio di informazioni e di buone prassi con le Conferenze episcopali e con i Superiori Maggiori, al fine di conoscere lo stato di attuazione delle Linee Guida e degli altri strumenti di tutela e di elaborare adeguate proposte al Romano Pontefice.

§ 6. È compito della Commissione la predisposizione e la pubblicazione del Rapporto Annuale sulle Politiche di Tutela della Chiesa per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili.

Il Rapporto è sottoposto al Santo Padre previa consultazione informativa della Segreteria di Stato. Con il consenso del Romano Pontefice il Rapporto viene reso pubblico annualmente.

§ 7. Il Presidente, sentita la Commissione, può proporre ai Prefetti delle Istituzioni curiali forme di collaborazione nelle materie di comune interesse, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative di tutela, previo nulla osta da parte della Segreteria di Stato.

Articolo 3

La collaborazione con il Dicastero per la Dottrina della Fede

§ 1. La Commissione offre la sua consulenza al Dicastero per la Dottrina della Fede nelle materie di comune interesse per proporre “i metodi migliori per la Chiesa per proteggere i minori e le persone vulnerabili e per aiutare i sopravvissuti a guarire, tenendo conto che giustizia e prevenzione sono complementari”.

§ 2. La Commissione e il Dicastero, nelle aree di interesse comune:

1° scambiano informazioni di carattere generale durante la compilazione del Rapporto Annuale sulle Politiche di Tutela della Chiesa;

2° scambiano informazioni di carattere generale durante la preparazione delle visite “ad limina Apostolorum” riguardo alle condizioni di tutela nei singoli Paesi;

3° collaborano in merito ai “programmi di formazione offerti dal Dicastero agli Ordinari e agli operatori del diritto”;

4° collaborano nella promozione degli standard di tutela e prevenzione delle Chiese locali, compresi i principi, le linee guida, gli strumenti e le risorse;

5° possono sottoporsi reciprocamente istanze di studio e richieste di informazioni, nel rispetto dei distinti mandati conferiti a entrambi.

§ 3. Il Presidente, o alternativamente il Segretario della Commissione, viene nominato Membro del Dicastero per la Dottrina della Fede per la durata del suo mandato.

§ 4. Il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede nomina uno o più Osservatori per le Assemblee Plenarie della Commissione.

§ 5. Osservano la riservatezza prevista dalla legge per le materie trattate congiuntamente.

Articolo 4

Le proposte al Romano Pontefice

§ 1. Le proposte presentate al Sommo Pontefice dalla Commissione devono essere previamente approvate dalla maggioranza di due terzi dei Membri.

§ 2. Per le iniziative di cui all’art. 2, quando la materia riguarda le competenze di altre Istanze ecclesiali, il Presidente della Commissione consulta in modo tempestivo gli uffici preposti per la tutela dei minori nelle Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le Conferenze degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, nonché i Dicasteri della Curia Romana.

Articolo 5

Le Linee Guida

§ 1. La Commissione assiste e accompagna i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, i Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e le loro Conferenze nello sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

§ 2. La Commissione, nel rispetto delle specificità locali, promuove la conformità delle Linee Guida alle indicazioni della Santa Sede, al fine di proteggere da abusi sessuali e da altre forme di abuso ad essi connesse i minori e le persone vulnerabili, secondo le norme della Chiesa e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile.

Articolo 6

I sistemi per le segnalazioni di abusi e l’accompagnamento

§ 1. La Commissione assiste affinché, qualora non sia già stato fatto, siano stabiliti in tutte le Diocesi e le Eparchie sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni di abusi, anche attraverso l’istituzione di appositi uffici ecclesiastici, promuovendo la responsabilità locale.

§ 2. Promuove, in collaborazione con le Conferenze episcopali, che ne sono responsabili, la diffusione a livello regionale e nazionale di centri nei quali le vittime siano trattate con dignità e rispetto, e ricevano in particolare:

1° accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;

2° assistenza spirituale;

3° assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§ 3. Nelle attività di cui ai §§ 1-2 promuove iniziative rivolte alla tutela dell’immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, nonché alla riservatezza dei dati personali.

§ 4. In caso di violazioni ripetute delle norme o di gravi carenze nei sistemi locali per la presentazione delle segnalazioni e delle denunce, la Commissione può sottoporre le proprie valutazioni e raccomandazioni ai Dicasteri competenti della Santa Sede, affinché possano esercitare le loro responsabilità.

Articolo 7

Il Rapporto Annuale sulle politiche di tutela nella Chiesa

§ 1. È compito della Commissione elaborare il Rapporto Annuale sulle Iniziative della Chiesa per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili, da sottoporre al Romano Pontefice, che presenta in modo obiettivo e trasparente le iniziative poste in essere dai Dicasteri della Curia Romana e dalle istanze ecclesiastiche locali. Fine del Rapporto Annuale è fornire proposte di miglioramento e un resoconto affidabile sulle politiche e le iniziative poste in essere dalla Chiesa nella tutela.

§ 2. Per esercitare tale compito la Commissione si avvale del contributo dei Dicasteri della Curia Romana e delle altre Istanze ecclesiali che rientrano nel perimetro di studio del Rapporto ed effettua la collazione dei materiali necessari a rappresentare le attività sviluppate in relazione alle Linee Guida e alle altre iniziative di tutela.

§ 3. La Commissione, per la preparazione del Rapporto, opera in collaborazione con i Dicasteri che rientrano nel perimetro del medesimo e integra queste informazioni con quelle ricevute da altre istanze ecclesiali, in particolare le Conferenze dei Vescovi in visita “ad limina Apostolorum”.

§ 4. Il Rapporto è composto da più Sezioni, due delle quali sono la Missio universalis, che affronta temi specifici legati alla tutela che incidono sul safeguarding della Chiesa in tutto il mondo e la Sezione Missio localis, rivolta alle attività condotte localmente con particolare riferimento ai territori delle Conferenze episcopali in visita “ad limina Apostolorum” e a specifici Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica. Le due sezioni vengono rispettivamente studiate e sviluppate dai Gruppi di Studio e dai Gruppi Regionali.

§ 5. L’Instrumentum laboris del Rapporto viene esaminato nella prima Assemblea Plenaria utile dell’anno al fine di formulare osservazioni di carattere generale e specifico che, dopo l’approvazione della maggioranza, sono trasmesse ai singoli Dicasteri o alle Istanze ecclesiali interessate.

§ 6. I Dicasteri e le altre Istanze ecclesiali possono formulare osservazioni che vengono esaminate dalla Commissione nell’Assemblea Plenaria successiva.

§ 7. La Commissione studia l’Instrumentum laboris del Rapporto rivisto e, se non richiede integrazioni o emendamenti, lo approva affinché possa essere presentato al Sommo Pontefice unitamente alle proposte per promuovere la tutela nella Chiesa.

§ 8. Il Presidente della Commissione riferisce al Sommo Pontefice sulle questioni trattate nel Rapporto Annuale e lo sottopone alla Sua considerazione. L’eventuale pubblicazione avviene seguendo le procedure previste dall’articolo 49 della Cost. Ap. Praedicate Evangelium.

§ 9. I contributi ricevuti dalle summenzionate Istanze ecclesiali sono condivisi in modo trasparente dal Presidente con i Membri. Tutti i documenti, i dati e le informazioni gestiti dalla Commissione al fine di redigere il Rapporto sono usati in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e la riservatezza dei dati delle persone coinvolte.

Articolo 8

Composizione e Membri

§ 1. La Commissione è composta da un numero massimo di 23 Membri nominati dal Sommo Pontefice per un periodo di cinque anni, salva una riconferma, scelti tra persone di buona e provata fama, previo nulla osta da parte della Segreteria di Stato.

§ 2. I Membri sono scelti tra chierici, membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e laici di varie nazionalità che si distinguono per scienza, comprovata capacità ed esperienza pastorale nei diversi ambiti della tutela.

§ 3. Il Presidente riferisce personalmente al Sommo Pontefice e viene da lui designato tra i Membri della Commissione, potendo essere riconfermato una volta.

§ 4. Il Presidente rappresenta la Commissione e ne coordina le attività:

1° rappresenta la Commissione nelle sedi ecclesiali, civili e internazionali e firma i documenti ufficiali della Commissione;

2° promuove il dialogo e la collaborazione con i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, i Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e le loro Conferenze, anche mediante la richiesta di contributi utili allo svolgimento dei compiti della Commissione;

3° cura i rapporti istituzionali con il Dicastero per la Dottrina della Fede.

§ 5. Il Segretario è nominato dal Sommo Pontefice, per un periodo di cinque anni, tra persone di riconosciuta competenza nella tutela dei minori e può essere riconfermato nell’incarico una volta; egli è Membro della Commissione ex officio. È compito del Segretario assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nelle relazioni con i Dicasteri della Curia Romana e le altre Istanze ecclesiali, agire a nome della Commissione negli affari ordinari esercitando la rappresentanza esterna e dirigere il personale.

§ 6. Ciascun Membro dedica alle funzioni svolte nelle iniziative della Commissione il tempo richiesto al fine di garantire il raggiungimento dei fini e dei progetti adottati collegialmente dall’Assemblea Plenaria.

§ 7. Qualora un Membro non possa adempiere alle responsabilità derivanti dalla nomina, la Commissione ne informa la Segreteria di Stato, proponendo eventuali determinazioni.

Articolo 9

L’Assemblea Plenaria

§ 1. La Commissione è convocata in Assemblea Plenaria due volte all’anno. Su richiesta dei due terzi dei Membri, con il consenso del Presidente, può essere convocata un’Assemblea Plenaria straordinaria. Affinché l’Assemblea Plenaria possa ritenersi validamente costituita, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Membri. Alle medesime condizioni, l’Assemblea Plenaria può riunirsi anche mediante videoconferenza.

§ 2. Durante l’Assemblea Plenaria, i Membri agiscono collegialmente sotto la direzione del Presidente o, se delegato, del Segretario.

§ 3. L’Assemblea Plenaria approva il piano strategico quinquennale della Commissione, indicando le priorità nella sua realizzazione, che monitora attraverso il Consiglio Esecutivo, come pure il raggiungimento degli obiettivi e il puntuale espletamento delle finalità di medio e breve periodo affidate ai Gruppi di Lavoro.

§ 4. L’Assemblea Plenaria elegge al suo interno, a maggioranza di due terzi dei votanti, due Membri, i quali, insieme al Presidente e al Segretario, fanno parte del Comitato per l’Agenda della successiva Assemblea Plenaria. Il loro incarico termina con la messa agli atti in protocollo del verbale dell’Assemblea.

Articolo 10

Gruppi di lavoro

§ 1. Le iniziative di cui all’art. 2 vengono elaborate da Gruppi di lavoro composti da alcuni membri: essi si dividono in Gruppi Regionali e Gruppi di Studio. Essi perseguono il fine sinodale della Commissione nel dialogo con le Chiese locali e i Dicasteri della Curia Romana, sottoponendo il proprio lavoro all’approvazione della Commissione.

§ 2. I Gruppi Regionali svolgono una funzione di studio e di accompagnamento nelle materie di cui all’art. 78 § 2 della Cost. Ap. Praedicate Evangelium e all’art. 2 del presente Statuto. Presentano proposte all’Assemblea Plenaria e collaborano all’attuazione dei progetti approvati.

§ 3. I Gruppi di Studio possono essere creati per l’approfondimento di materie specifiche che riguardano ambiti interdisciplinari affrontati dalla Chiesa a livello globale o locale.

§ 4. Le proposte elaborate dai Gruppi Regionali o dai Gruppi di Studio saranno rese disponibili ai Membri per le loro osservazioni anche per via telematica.

§ 5. Il Presidente, dopo aver sentito il parere dei Membri, designa uno di essi come Moderatore di un determinato Gruppo. Nelle stesse modalità può essere designato un Co-Moderatore esterno alla Commissione.

§ 6. Possono essere designati dal Presidente collaboratori esterni, scelti tra persone di buona e provata fama, aventi riconosciuta competenza nella materia oggetto di studio da parte del Gruppo stesso. I collaboratori non sono Membri della Commissione, svolgono il compito loro affidato senza divenire Membri o acquisire alcun diritto o funzione all’interno della stessa.

Articolo 11

Il Consiglio Esecutivo

§ 1. L’organo permanente di coordinamento delle iniziative di lavoro della Commissione è il Consiglio Esecutivo. Esso è composto dal Presidente, che lo presiede assistito dal Segretario e da tre commissari scelti dalla Commissione tra i Membri e da Officiali in numero adeguato secondo le materie trattate.

§ 2. Può essere assistito da esperti di gestione amministrativa, finanziaria o di altre materie che facilitano il perseguimento degli obiettivi dati dall’Assemblea Plenaria.

§ 3. L’Assemblea Plenaria designa i Membri che sono parte del Consiglio Esecutivo e il Presidente nomina i due esperti di cui al § 2, informandone la Commissione anticipatamente in spirito di collegialità. Altri Membri possono essere invitati alle riunioni per la trattazione di specifiche questioni che coinvolgano la loro esperienza.

§ 4. In caso di impedimento, il Presidente può delegare il Segretario a presiedere alle attività del Consiglio.

§ 5. Il Consiglio:

1° favorisce il flusso di informazioni tra le attività della Commissione svolte dai singoli Membri e dai Gruppi di Lavoro e quelle dell’ufficio, riscontrando anche il lavoro portato avanti dalle Istanze particolari della Commissione;

2° è responsabile di assistere l’ufficio fornendo gli obiettivi di progetto quinquennali, annuali e semestrali presentati nell’Assemblea Plenaria della Commissione;

3° verifica l’implementazione degli obiettivi formulati dalla Commissione.

§ 6. Viene convocato a cadenza mensile dal Presidente, e può riunirsi anche mediante videoconferenza. I Membri del Consiglio agiscono collegialmente sotto la direzione del Presidente o, se delegato, del Segretario.

Articolo 12

I Consultori

§ 1. I Consultori regionali sono esperti locali che offrono il proprio parere ai Gruppi Regionali e ai Gruppi di Studio. Essi esaminano le questioni che sono loro sottoposte in relazione alle istanze studiate dai singoli Gruppi.

§ 2. Il Presidente della Commissione nomina i Consultori con incarico biennale rinnovabile, specificandone la funzione.

§ 3. I Consultori prestano la loro consulenza collegialmente, individualmente o in altri modi richiesti dai Gruppi, anche per via telematica.

Articolo 13

Il Personale

§ 1. Spetta al Presidente, nell’ambito delle sue competenze, assicurare il corretto funzionamento della Commissione e dirigere le riunioni della stessa.

§ 2. È compito del Segretario assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, agire a nome della Commissione negli affari ordinari e dirigere l’ufficio della Commissione. Spetta altresì al Segretario promuovere la collaborazione e il confronto ordinario della Commissione con gli uffici per la tutela dei minori delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Conferenze degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, nonché con i Dicasteri e le altre Istituzioni della Curia Romana.

§ 3. La Commissione ha suoi Officiali e opera secondo le proprie norme approvate in questo Statuto. Gli Officiali sono coordinati dal Segretario, al quale spetta coadiuvare il Presidente.

§ 4. All’Amministratore è assegnata una particolare responsabilità nell’amministrazione dei beni materiali assegnati dalla Santa Sede o da donazioni, nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo, e nella contabilità finanziaria della Commissione, secondo le norme stabilite per la Curia Romana.

§ 5. Gli Officiali incaricati operano a supporto delle attività della Commissione, collaborando all’esame delle politiche e delle istanze sottoposte, all’attuazione delle deliberazioni e al mantenimento dei rapporti con le Chiese particolari e gli altri interlocutori istituzionali.

§ 6. Per l’assunzione e l’impiego del personale si osservano le norme contenute nei Regolamenti propri della Curia Romana.

Articolo 14

Norme generali

§ 1. La Pontificia Commissione, nonché l’ufficio ed i Gruppi di Lavoro, sono dotati di adeguate risorse umane e materiali, in relazione al suo mandato.

§ 2. La Commissione opera secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento Generale della Curia Romana e delle disposizioni canoniche universali.

§ 3. I Membri della Commissione, i Membri esterni del Consiglio Esecutivo, i Consultori, gli Officiali e i collaboratori dei gruppi di lavoro sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio relativamente alle notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio dei loro compiti e funzioni.

§ 4. Le lingue utilizzate dalla Commissione sono l’italiano, lo spagnolo e l’inglese.

§ 5. La Commissione ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano, dove sono anche conservati i suoi archivi. È compito del Segretario garantire la custodia e la riservatezza dei materiali e degli archivi secondo le norme del Motu proprio La cura vigilantissima e le altre disposizioni rilevanti.

§ 6. Le norme del presente Statuto sono approvate ad experimentum per un periodo di tre anni, al termine del quale la Commissione sottoporrà al Sommo Pontefice le eventuali modifiche per l’approvazione dello Statuto definitivo.

Città del Vaticano, 20 maggio 2026

© Bollettino Santa Sede - 13 giugno 2026