Catechismo

Il Settimo Comandamento: Non rubare

"NON RUBARE": non distruggere ciò che un uomo ha costruito ma soprattutto ciò che un uomo è

"Non rubare": questo comandamento è formulato in maniera generica senza menzione di qualche oggetto specifico. Naturalmente noi pensiamo subito che, originariamente, questo Com. proibiva il "furto", cioè l'appropriazione indebita dei beni materiali del prossimo. Tuttavia questa interpretazione, anche se è quella tradizionale solleva delle obiezioni sul senso originario di questo comandamento. Si sa che il decalogo proibiva solamente i gravi delitti contro l'Alleanza. Se il VII° com. avesse proibito il furto dei beni materiali sarebbe stato necessario restringerlo, precisarlo su ciò che ne costituisce la materia grave: distinzione poco in accordo con la mentalità ebraica e con la natura dei comandamenti apodittici. Inoltre la legislazione del codice dell'Alleanza in materia di furto era molto rudimentale rispetto a quella babilonese o ittita. Ci sono poche disposizioni legali.
Per es.:

- a proposito del rapimento di un uomo (Es 21,16)

- del furto di animali (Es 21,37)

- del furto con scasso (Es 22, 1-3)

- dell'appropriazione indebita di un oggetto perduto (Es 22,8)

- del furto di una cosa affidata in deposito (Es 22, 9-12)

- a proposito di riparazione di danni e cose pregiudicate.

Ma solo il rapimento di un uomo veniva castigato con la morte.

La pena capitale non c'era mai per il furto di beni esterni: in questo caso c'era la restituzione ed una multa. Nel vicino oriente invece, le cose erano molto più serie. I codici babilonesi prevedevano molti casi di furto con pena di morte.
Per Israele la persone umana, era troppo sacra per essere sacrificata per proteggere i beni materiali.
Per questo in Israele la pena di morte era messa in stretta relazione solo con i delitti riguardanti la vita o la libertà dell'uomo, mentre il danno ai beni materiali era castigato in modo più blando.

Tutto questo sta a dimostrare che il VII° Com., originariamente aveva un ambito diverso da quello che gli diamo noi. D'altra parte anche il luogo occupato da questo Comandamento tra il V°-VI° e l'VIII° (cioè tra l'omicidio, l'adulterio e la falsa testimonianza, i quali hanno lo scopo di salvaguardare i diritti della persona umana) ci suggeriscono che anche il VII° Com. è collegato con la difesa di un diritto di persona e non di patrimonio.
Inoltre il VII° Comandamento, se proibisce il furto di beni materiali, risulterebbe un doppione del X° Comandamento: perchè nell'atto, di fatto, viene proibito anche il desiderio. Queste difficoltà, ben analizzate da Alt, vengono accettate comunemente da tutti, insieme alla interpretazione moderna.

1) Il VII° com. proibiva, in origine, non il furto in generale, ma il rapimento di un israelita libero, realizzato soprattutto in vista di venderlo come schiavo. E' il caso di Giuseppe venduto dai fratelli.
Giuseppe dirà al Faraone:"Sono stato rubato dal
paese degli Ebrei" (Gen 40,15). Ciò che viene protetto dal VII°, è il diritto dell'Israelita a disporre con libertà di se stesso.

Per Israele la libertà, come la vita, era un bene sacro. (il rapimento delle persone "dipendenti", sposa, figli schiavi e servi, sarà oggetto del X° Comandamento).
In questo modo si capisce il legame interno tra V°, VI°, VII° e VIII° comandamento: tali comandamenti difendono il diritto della persona: la vita, il matrimonio, la libertà, la reputazione.
Questo vuol dire che il VII° Com. proteggeva e garantiva la libertà dell'Israelita e proibiva di ridurre l'Israelita allo stato di schiavitù d'Egitto".

In particolare confronta:

- Es 21,16

- Es 22,2 (che permetteva la vendita come schiavo di un Israelita, riconosciuto colpevole di furto, quando non poteva restituire il maltolto)

- Deut 24,7

2) C'è stata un'evoluzione nel corso della storia fino a comprendere nel VII° com. anche i furti di beni esteriori.

Una volta ben organizzata la giustizia sociale, i rapimenti di persone erano meno frequenti. D'altra parte lo sviluppo del commercio e della produzione industriale, crea differenza profonda tra ricchi e poveri.
I Profeti Geremia, Isaia, Osea e Amos, (come proibizione del furto sotto ogni forma; Os 4,2: Ger 7,9...). Ma anche questo sta a dire che il VII° C., conserva la sua prospettiva fondamentale di salvaguardare la libertà dell'Israelita attraverso la difesa della sua proprietà.
La proprietà privata, anche se non costituisce in Israele un diritto personale come la libertà umana "veluti libertatis humanae extensio" (G. Spes 71,2).

Il VII° C. non s'interessa dei beni esteriori in quanto tali, ma solo in riferimento alla dignità della persona umana che ne ha bisogno per vivere in completa libertà.


3) Pertanto la formula "non rubare" è sufficientemente ampia da inglobare anche il furto. Tuttavia è vantaggioso non perdere di vista l'ambito iniziale del VII° C., che potrebbe benissimo includere la condanna di tutti gli attentati contro la libertà umana, e, in particolare la condanna di tutti i tentativi moderni, infinitamente vari, di ridurre in schiavitù la persona umana (Gaudium et Spes 27).

Quindi il VII comandamento garantisce la libertà, la stima sociale, il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto di culto, l'autonomia e il diritto di proprietà; tutto ciò che garantisce una persona dai beni secondari e accessori ai beni primari che ne fanno un essere unico.

vd anche
"NON RUBARE"


 

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla mailing list di cristiano cattolico. Conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, per la tutela delle persone e e il rispetto del trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Vedi pagina per la privacy per i dettagli.
Per cancellarsi usare la stessa mail usata al momento dell'iscrizione.